La Ternana Calcio - come avevamo anticipato - ha presentato un appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Umbria che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro la delibera regionale 631/2022 sugli accreditamenti sanitari. Il club rossoverde contesta una norma che, a suo dire, abbassa i requisiti di qualità per le cliniche private e proroga gli accreditamenti esistenti, penalizzando il futuro ingresso sul mercato della clinica privata prevista nel progetto stadio–clinica di Terni.
Il ricorso, firmato dall’avvocato amministrativista Giovanni Ranalli, è stato depositato dopo la sentenza del Tar dell’11 febbraio 2025 e si inserisce nella più ampia battaglia legale in corso tra Ternana e Regione Umbria sul progetto del nuovo impianto sportivo e della struttura sanitaria collegata.

Nella passata legislatura, la Regione Umbria adottò due linee apparentemente contraddittorie sul progetto Stadio-Clinica della Ternana. Da un lato, in qualità di ente competente, concluse la Conferenza dei Servizi Decisoria sul progetto definitivo con un esito positivo, seppur vincolato a prescrizioni, formalizzato nella Determinazione Dirigenziale n. 11253 del 4 novembre 2022. Dall’altro, pochi mesi prima - ma comunque dopo l'apertura della Conferenza dei servizi (quindi quando già si conosceva il progetto) -, la stessa Giunta Regionale aveva approvato la Delibera n. 631 del 2022. Un atto che, secondo la società rossoverde, ha di fatto ristretto le possibilità di accesso al mercato sanitario regionale per nuovi operatori.
L’atto ridusse infatti drasticamente i requisiti richiesti per l'accreditamento istituzionale e prorogò quelli esistenti fino al 2024 (anche se le proroghe durano ancora oggi), creando un quadro normativo potenzialmente sfavorevole per una struttura nuova come la clinica del club.
Ora, di fronte alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Terni n. 2088 del 2025 - che ha preso atto del superamento di tutte le prescrizioni regionali e che la Regione stessa ha impugnato al TAR - la Ternana punta a ribaltare al Consiglio di Stato anche la sentenza del Tar stesso sui requisiti per l'accreditamento.
L’obiettivo è chiarire una volta per tutte l’equivoco per cui il club avrebbe preteso un accreditamento "preventivo", mentre la sua battaglia giudiziaria riguarda il diritto a non vedere stravolte, durante la realizzazione dell’opera, le regole del mercato in cui la futura clinica dovrà operare.

La ricostruzione del ricorso disegna un iter procedurale in cui la Regione Umbria ha agito su due binari distinti. Sul primo binario, quello dell’autorizzazione alla realizzazione dell’opera unica Stadio-Clinica, ha portato a termine il suo compito istituzionale. La Conferenza dei Servizi Decisoria, convocata e gestita dalla Regione stessa, si è chiusa con esito positivo “con prescrizioni e condizioni”. Questo dato è fondamentale e smentisce - secondo l'avvocato Ranalli - qualsiasi lettura di un diniego. Tra le prescrizioni figurava l’attesa dell’approvazione della nuova programmazione regionale del fabbisogno ospedaliero, avvenuta poi a fine 2023.
Sul secondo binario, quello della definizione delle regole del mercato sanitario regionale, la Regione ha approvato la DGR 631/2022. Per la Ternana, questo atto ha operato una “drastica riduzione” dei requisiti ulteriori richiesti per l’accreditamento (da 119 a 48 voci) e una proroga automatica degli accreditamenti in essere, senza verifica dei nuovi standard. “Consentendo l’accesso all’accreditamento ad una platea maggiore di operatori concorrenti, con saturazione delle previsioni di posti letto”, si legge nel ricorso.
In sintesi, mentre dava un via libera condizionato al progetto della Ternana, la Regione modificava le regole del gioco in un modo che, secondo il club, avvantaggiava gli operatori già presenti e saturava il mercato, rendendo più difficile in futuro l’accreditamento per una nuova struttura all’avanguardia.

La sentenza n. 469/2025 del Tar Umbria, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Ternana contro la DGR 631/2022, si basa su una serie di argomentazioni che l’appello smonta punto per punto. Il Tar ha ritenuto che la società, non avendo ancora la clinica costruita né l’accreditamento, non avesse un interesse attuale e concreto a impugnare una delibera che riguardava una fase successiva (l’accreditamento). Inoltre, in un passaggio cruciale, il Tar ha affermato che “all’esito della conferenza di servizi […] l’autorizzazione alla realizzazione sia stata negata”.
“Ciò non corrisponde al vero”, ribatte perentoriamente il ricorso al Consiglio di Stato. Questo è il travisamento dei fatti più grave contestato dalla difesa. La realtà documentale - secondo Ranalli - mostra il contrario: un esito positivo con prescrizioni, superate a loro volta nel 2025 con l’atto comunale n. 2088. "Utilizzare questa ricostruzione errata per negare l’interesse a ricorrere - sostiene la Ternana - inficia la logica stessa della sentenza".
L’appello chiarisce in modo netto l’oggetto reale della controversia, correggendo quello che viene presentato come un equivoco di fondo. La Ternana non ha mai chiesto un “accreditamento preventivo” per la sua clinica. Quello che contesta è la legittimità di un atto regionale (la DGR 631/2022) che, modificando i requisiti di ingresso al mercato sanitario, ha pregiudicato la sua posizione qualificata di soggetto che ha già avviato, ottenendo pareri favorevoli, un iter di realizzazione di una struttura sanitaria.
“L’aver avviato la prima fase (richiesta di autorizzazione alla costruzione di Stadio-Clinica) pone evidentemente la ricorrente in una posizione qualificata, con la sussistenza di un interesse concreto a mantenere i requisiti di accreditamento esistenti al momento dell’avvio”, si legge nell'appello.
La società aveva, al momento della pubblicazione della delibera, un progetto definitivo depositato e una conferenza di servizi in corso. In questa posizione, sostiene l’appello, aveva il diritto di opporsi a una modifica normativa che avvantaggiava i concorrenti e saturava il mercato, anche se il danno diretto (un eventuale futuro diniego di accreditamento) si sarebbe materializzato dopo.

La Ternana chiede al Consiglio di Stato di annullare la sentenza del Tar per errori di diritto e travisamento dei fatti e di rinviare la causa al giudice di primo grado affinché giudichi finalmente nel merito la legittimità della DGR 631/2022.
Se l’Alta Corte accoglierà le sue tesi, la battaglia si sposterà sulla sostanza: la Regione Umbria ha agito correttamente nel ridurre i requisiti di qualità per le strutture sanitarie accreditate e nel prorogare quelle esistenti, in assenza di nuove indicazioni nazionali?
La posta in gioco va oltre il destino del Liberati e della struttura sanitaria, la cui locazione deve finanziare il nuovo Stadio. La decisione del Consiglio di Stato chiarirà fino a che punto una Regione, nel legiferare in materia sanitaria, possa modificare gli standard qualitativi del sistema e se un investitore, una volta intrapreso un percorso autorizzativo complesso, abbia titolo a opporsi a cambiamenti delle regole che ne minano la futura competitività.
Ma questo appello al Consiglio di Stato toglie anche un'arma all'Avvocatura regionale. Il verdetto del TAR ottenuto a febbraio 2025 e contenuto nel ricorso contro Stadio-Clinica, avrà un peso decisamente inferiore nell'economia del giudizio, essendo ancora sottoposto a giudizio da parte della Suprema Corte amministrativa. Il verdetto, dunque, segnerà la cornice giuridica per tutti i futuri investimenti privati nel settore sanitario umbro. Ma punta anche a mettere in discussione un sistema regionale sbilanciato sulle 5 cliniche esistenti nella provincia di Perugia che avrebbero goduto in questi anni - secondo l'appello - di percorsi semplificati di accreditamento e di continue proroghe.