Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti del calciatore della Virtus Collina (Prima categoria, girone B) che domenica scorsa si era reso protagonista di un gravissimo episodio di violenza, colpendo l'arbitro con una testata. Come era ampiamente prevedibile, la sanzione è stata esemplare: squalifica di cinque anni. Il giocatore dovrà restare infatti lontano dai campi di gioco fino al 28 gennaio 2031.
La decisione, che ha fatto seguito al referto dettagliato del direttore di gara, sottolinea la gravità inaudita del gesto. Secondo quanto scritto nelle motivazioni del giudice, il giocatore, già espulso per offese, "colpiva violentemente con una testata al volto l'arbitro, che iniziava a perdere sangue e ad avere forti giramenti di testa che gli impedivano di proseguire la gara".
L'arbitro, in stato di choc e non in grado di guidare, è stato immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Perugia. I medici hanno diagnosticato una contusione della piramide nasale e una contusione ecchimotica del labbro superiore con piccola ferita lacera.
Oltre alla lunga squalifica temporale, il provvedimento è accompagnato da una misura ancora più severa: la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Nelle motivazioni, il giudice ha calcato la mano sulla "riprovevolezza ed estrema gravità" della condotta, definita "del tutto gratuita, abnorme ed incompatibile con i principi di lealtà e correttezza che dovrebbero essere a fondamento di qualsiasi attività sportiva". La sentenza ha tenuto conto anche dell'idoneità del colpo a cagionare danni fisici potenzialmente ancora più gravi di quelli effettivamente refertati dai sanitari.
Il Giudice Sportivo ha inoltre inflitto alla Virtus Collina la sconfitta a tavolino per 0-3 e un'ammenda di 400 euro a causa dell'interruzione della gara e del comportamento antisportivo di alcuni tesserati. La sanzione, che include la condotta ironica verso l'arbitro, rileva anche per eventuali ulteriori misure amministrative federali contro la violenza nei campionati dilettantistici.
"Ai sensi dell'Art.10, comma 1 C.G.S. -si legge nel comunicato del Giudice Sportivo- applica alla società Virtus Collina la sanzione della perdita della gara di cui sopra con il punteggio di 0 a 3. Applica altresì alla società Virtus Collina l'ammenda di € 400,00 sia per la condotta posta in essere dal Sisti che ha portato alla interruzione della gara sia per il fatto che alcuni suoi giocatori applaudivano ironicamente l'Arbitro, prendendosi gioco delle sue condizioni fisiche. Ai sensi dell'Art.35, ul co. C.G.S. la sanzione inflitta va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza".
La Virtus Collina dopo quanto accaduto aveva preso posizione con una nota ufficiale: “La società Virtus Collina prende fermamente le distanze dall’episodio verificatosi nel corso della gara di Prima categoria gir. B Virtus Collina-Olimpia Umbria del 25 gennaio 2026 durante la quale un proprio tesserato si è reso protagonista di un gesto violento nei confronti dell’arbitro. La società condanna con la massima decisione qualsiasi forma di violenza, verbale o fisica, che è e resta totalmente incompatibile con i valori dello sport, del rispetto delle regole e delle persone che lo rappresentano. Nel ribadire piena fiducia nell’operato della classe arbitrale e degli organi competenti, la società Virtus Collina comunica di aver già avviato le opportune valutazioni interne e di riservarsi l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del tesserato coinvolto, in linea con il proprio codice etico e con le normative federali vigenti. La società porge le proprie scuse all’arbitro e a tutte le parti coinvolte, confermando il proprio impegno quotidiano nella promozione di un calcio fondato su correttezza, lealtà e rispetto”.