Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha respinto il ricorso della società conduttrice di un immobile in zona Rivo, confermando la decisione del Comune di Terni di dichiarare inefficace la SCIA in sanatoria per un ristorante-bar. La motivazione principale riguarda l’ubicazione del locale in un’area a elevato rischio idraulico (fascia R4) e le carenze sui requisiti igienico-sanitari della cucina.
Il contenzioso, giunto davanti alla sezione Prima del TAR presieduta da Pierfrancesco Ungari, con la partecipazione del consigliere Floriana Venera Di Mauro e del primo referendario Daniela Carrarelli, ha visto contrapporsi la società conduttrice, rappresentata dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, e l’amministrazione comunale, assistita dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi.

L’immobile, di proprietà privata, era già stato oggetto di due precedenti SCIA in sanatoria nel 2023 per opere interne e per l’insediamento di un ristorante-bar. Entrambe erano state respinte dal Comune, seguito da ordinanze di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. La nuova conduttrice, dichiarandosi estranea agli abusi precedenti, aveva presentato una SCIA per modifiche interne e nuovi impianti, anche su delega del proprietario, con l’obiettivo di regolarizzare l’intervento.
Il Comune di Terni ha emesso un preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 e successivamente un provvedimento formale, dichiarando l’inefficacia della SCIA. La motivazione è articolata su più fronti: strutturali, urbanistici, idraulici, igienico-sanitari e di dotazioni territoriali. L’ente ha escluso la possibilità di una sanatoria parziale, evidenziando che alcune opere – tra cui le tensostrutture esterne – non erano autonomamente scindibili dall’intervento complessivo, configurando un abuso edilizio unitario.
La società conduttrice ha sostenuto l’ammissibilità della sanatoria parziale ai sensi del nuovo articolo 36-bis del Testo unico dell’edilizia, negando la ristrutturazione edilizia e lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio. In giudizio, ha insistito sul fatto che non ci fosse stato un vero cambio di destinazione d’uso né un incremento di carico urbanistico sufficiente a giustificare ulteriori verifiche idrauliche.

Per il TAR, il nodo fondamentale riguarda la collocazione dell’immobile in fascia A del fosso Rivo, classificata a rischio molto elevato (R4) dal Piano di assetto idrogeologico del bacino del Tevere e dalle norme tecniche regionali. La disciplina vigente impone, per qualsiasi cambio di destinazione o incremento di carico urbanistico, il nulla osta dell’autorità idraulica o una relazione di compatibilità.
Il Comune ha qualificato l’insediamento del ristorante-bar come “cambio di attività” interno alla medesima categoria funzionale, ma comunque suscettibile di incrementare utenza e servizi, con conseguente necessità di valutazione idraulica mai allegata. La società ha sostenuto la presunta irrilevanza dell’intervento ai fini del carico urbanistico, ma senza produrre una relazione tecnica alternativa sulla sicurezza dell’area. Il TAR sottolinea che questo solo elemento è sufficiente a confermare il rigetto della SCIA, in quanto il provvedimento comunale è plurimotivato.
Altro punto cruciale riguarda la cucina del locale. La SCIA non ha dimostrato la conformità ai requisiti igienico-sanitari minimi. Il vano risulta privo di aperture dirette verso l’esterno, con l’unica finestra collocata in un disimpegno non computabile ai fini del rapporto aero-illuminante.
La società ha menzionato un impianto di ventilazione meccanica, ma la normativa regionale (articolo 156 della legge regionale 1/2015) richiede un parere favorevole dell’ASL in caso di deroga alle superfici finestrate. La sentenza evidenzia come tale parere non sia stato richiesto né prodotto, rendendo la SCIA inefficace anche sotto il profilo sanitario.

Il TAR rileva che tutte le carenze documentali erano state indicate nel preavviso di rigetto, spaziando dalla compatibilità idraulica alle verifiche strutturali e igienico-sanitarie. La società non ha chiesto integrazioni, limitandosi a contestare la necessità dei documenti richiesti.
Quanto alla sanatoria parziale, la sentenza evidenzia che anche assumendo la scindibilità di alcune opere, rimangono insuperati i motivi legati al rischio idraulico e ai requisiti della cucina, rendendo la SCIA in sanatoria inefficace. La sentenza n. 892/2025, pubblicata il 29 dicembre, rigetta il ricorso ma compensa le spese di giudizio, riconoscendo la complessità della vicenda.
La decisione invia un messaggio chiaro agli operatori economici: per insediare attività di ristorazione in aree a rischio idraulico elevato, è imprescindibile allegare una documentazione completa su compatibilità idrogeologica, dotazioni territoriali e requisiti igienico-sanitari, con pareri tecnici dall’autorità idraulica all’ASL, pena l’inefficacia di ogni SCIA in sanatoria.