La Corte di cassazione ha parzialmente annullato la sentenza della Corte d’appello di Perugia in un delicato procedimento per violenza sessuale ai danni di una minorenne, disponendo un nuovo giudizio limitatamente alla concessione dell’attenuante della "minore gravità". La decisione, che accoglie il ricorso della Procura generale, riguarda un caso definito in primo grado con una condanna a cinque anni di reclusione dal Tribunale di Terni il 21 dicembre 2021.
La vicenda giudiziaria trae origine dal giudizio di primo grado che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del reato di violenza sessuale. Secondo quanto accertato, l’uomo, attraverso minacce legate alla possibile diffusione di immagini intime, avrebbe costretto una ragazza minorenne a compiere atti su sé stessa e a produrre foto e video poi inviati all’imputato. La condotta, valutata nella sua interezza, aveva portato il Tribunale di Terni a irrogare una pena di cinque anni di reclusione.
Nel giudizio di secondo grado la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, intervenendo tuttavia in senso favorevole sul trattamento sanzionatorio mediante il riconoscimento dell’attenuante del fatto di "minore gravità", con una conseguente e rilevante riduzione della pena inflitta in primo grado.
Nella motivazione, i giudici territoriali hanno operato una distinta valutazione delle diverse fasi della condotta, ritenendo che una parte delle immagini fosse stata inviata dalla persona offesa in una fase iniziale in maniera volontaria e che solo in un momento successivo fossero intervenute pressioni e minacce. Tale scansione temporale degli eventi è stata considerata idonea, secondo la Corte, a incidere sulla valutazione complessiva dell’offensività del fatto, attenuandone la gravità sotto il profilo giuridico.
La stessa sentenza dà atto che le minacce sarebbero state successivamente riferite dalla minorenne al padre, il quale, una volta appresa la situazione, aveva provveduto a presentare formale denuncia alle autorità competenti.
La Procura generale ha impugnato in Cassazione la concessione dell’attenuante. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, giudicando erronea la valutazione dei giudici d’appello e disponendo il rinvio per un nuovo esame limitato alla sola questione della "minore gravità". Secondo i giudici di legittimità, la valutazione complessiva del fatto - che deve tenere conto "dell’età della vittima, della reiterazione delle minacce, del grado di coartazione e della gravità del danno psicologico" - "non consente di qualificare l’episodio come di lieve entità".
Nella motivazione la Corte ha evidenziato "numerosi elementi di particolare gravità", tra cui la costrizione della minorenne a produrre materiale a contenuto sessuale e il rischio concreto di diffusione dello stesso. La Cassazione ha inoltre sottolineato l’incoerenza tra il riconoscimento della "minore gravità" e la contestuale trasmissione degli atti alla Procura per valutare l’eventuale configurazione del reato di pornografia minorile, ribadendo come "l’utilizzo di strumenti tecnologici e la produzione di immagini intime rappresentino oggi una forma particolarmente invasiva di lesione della libertà e della dignità del minore".
La Suprema Corte si è poi soffermata sui profili probatori, ritenuti decisivi ai fini della ricostruzione dei fatti e della tenuta dell’impianto accusatorio. In particolare, nella motivazione viene richiamata "l’attendibilità del narrato della persona offesa con vari elementi emersi nel processo, tra cui la foto - ritraente un busto femminile, con entrambi i seni scoperti, ma senza che si potesse scorgere anche il volto - rappresenta", passaggio che, secondo i giudici di legittimità, costituisce "una conferma della ricostruzione accusatoria e dell’attendibilità del narrato della persona offesa".
La Cassazione attribuisce rilievo non solo al contenuto oggettivo del materiale acquisito agli atti, ma anche al suo valore indiziario in rapporto al contesto complessivo della vicenda, ritenendo che tale riscontro fotografico si inserisca in maniera coerente nella sequenza delle condotte contestate, rafforzando la credibilità della versione fornita dalla vittima.
La motivazione valorizza inoltre la messaggistica intercorsa tra l’imputato e la minorenne. Dall’analisi dei contenuti, esaminati nel corso del procedimento, i giudici ricavano che l’uomo avesse già in precedenza ricevuto un video a contenuto erotico, circostanza che, secondo la Corte, spiega il senso delle successive sollecitazioni e rende logicamente comprensibile la richiesta di ulteriore materiale. In altri termini, l’esistenza di un precedente invio viene desunta proprio dalla natura delle comunicazioni, che presuppongono un rapporto già avviato sul piano delle immagini intime.
Per esigenze di tutela della persona offesa, i contenuti testuali a sfondo sessuale non vengono qui riprodotti; la Corte ne trae, tuttavia, univoci indizi sulla reiterazione delle richieste e sulla dinamica coercitiva.
Per la Cassazione, ai fini della credibilità del racconto e della valutazione della gravità del fatto, è centrale anche il riferimento alle minacce. Come si legge nella sentenza, "per la credibilità del racconto non si può non tener conto delle frasi pronunciate" dall’imputato "sulla possibilità di far giungere voci alle orecchie dei genitori, in merito al comportamento della persona offesa, qualora la stessa non avesse provveduto ad inviargli foto o video". Un passaggio che, secondo i giudici, rafforza il quadro della coartazione e del condizionamento esercitato sulla minorenne.
Resta invece inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, che mirava a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti avvenuti a Terni e la credibilità della persona offesa, sostenendo l’esistenza di un presunto "rapporto confidenziale" tra i due. La Cassazione ha respinto tali argomentazioni, confermando la versione della ragazza e la solidità degli elementi probatori raccolti nel corso del processo.
Con l’annullamento parziale pronunciato dalla Corte di cassazione, il procedimento viene ora rinviato alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, chiamata a un nuovo esame limitato esclusivamente al profilo dell’attenuante della "minore gravità". Restano invece definitivamente consolidati gli accertamenti in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, già compiuti nei precedenti gradi di giudizio e non incisi dalla decisione di legittimità.
Il giudizio dovrà pertanto concentrarsi sulla corretta qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo della sua offensività complessiva, alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte e delle circostanze già emerse nel processo. All’esito di tale rivalutazione, i giudici territoriali potranno confermare la diminuzione di pena precedentemente accordata ovvero revocarla, procedendo in quest’ultimo caso a una nuova e più severa rideterminazione del trattamento sanzionatorio.