Sul banco dei ricorrenti siede il Comune di Terni, rappresentato dal sindaco Stefano Bandecchi. Di fronte, sul banco dell'amministrazione resistente, c'è la Provincia di Terni, oggi presieduta da Stefano Bandecchi, ma che all'epoca dei fatti che hanno dato origine alla disputa era guidata da Laura Pernazza, oggi consigliere regionale di Forza Italia.
Una curiosità istituzionale che il Tribunale Amministrativo Regionale ha dovuto districare con il rigore della legge. La sentenza del TAR Umbria, depositata dopo l'udienza del 2 dicembre 2025, ha dato torto a Palazzo Spada (il Comune) e ragione a Palazzo Bazzani (la Provincia), stabilendo una volta per tutte chi deve pagare il trasporto scolastico per gli studenti disabili delle superiori: la competenza, salvo accordi diversi, è dei Comuni di residenza.
Lo stesso imprenditore e politico ternano, alla guida di due enti pubblici, si è trovato nella condizione di dover impugnare un atto che affonda le radici in una gestione precedente alla sua doppia investitura. Una guerra istituzionale cominciata quando ancora a Palazzo Spada c'era Latini e che finita davanti ai giudici, con l'esito finale: Bandecchi perde la causa come primo cittadino, ma la vince come presidente dell'Ente di area vasta. Per le casse comunali, l'effetto è immediato: il Comune dovrà pagare.

Per comprendere il cortocircuito bisogna tornare all'estate del 2022. Il Consiglio provinciale di Terni, allora presieduto da Laura Pernazza (oggi in Regione), approvò uno schema di convenzione con il Comune (dove si concludeva l'sperienza del sindaco leghista Latini) per organizzare il trasporto degli studenti con disabilità iscritti agli istituti superiori, i cosiddetti "secondo ciclo" come licei e istituti professionali. L'intesa di massima prevedeva che il Comune continuasse a gestire il servizio, con la Provincia che si sarebbe accollata le spese, rimborsandole a fine anno scolastico.
Quella convenzione, però, non venne mai firmata. In Provincia iniziarono a maturare dubbi sulla legittimità di dover pagare, mentre dal Comune arrivavano richieste di rimborso per spese pregresse, relative addirittura al decennio 2011-2022. La risposta di Palazzo Bazzani, affidata a una nota del 10 novembre 2022, fu secca: “La responsabilità è comunale per tutti i gradi scolastici, non solo per elementari e infanzia”, un vero e proprio altolà alle compensazioni.
Per fugare ogni incertezza, la Provincia interpellò la Regione Umbria. Il responso, arrivato il 18 aprile 2023, fu netto: in assenza di accordi specifici, il trasporto degli alunni disabili o in situazione di svantaggio è a carico del Comune di residenza dello studente, indipendentemente dall'ordine di scuola frequentato. Forte di questo parere, a maggio 2023 la Provincia avviò l'autotutela, annullando la delibera del 2022. Il Comune, vedendosi negare i fondi, protestò e fece ricorso al TAR, dando vita al contenzioso.

Il cuore della disputa, come spiegato dai giudici della Sezione Prima (relatrice la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro, con il presidente Pierfrancesco Ungari e il primo referendario Daniela Carrarelli), ruota attorno al riparto delle competenze legislative. La difesa del Comune, affidata agli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, si basava sull'articolo 139 del decreto legislativo 112/1998, che assegna alle Province i "servizi di supporto" per gli studenti disabili delle superiori.
Ma il TAR ha smontato questa tesi, applicando il principio della cosiddetta "cedevolezza" . Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001), le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e servizi sociali, nei limiti dei principi fondamentali. E la Regione Umbria quella competenza l'ha esercitata.
L'articolo 5, comma 2, della legge regionale umbra 28/2002 è infatti cristallino: gli interventi per il diritto allo studio, compresi i servizi di trasporto e i sussidi per i soggetti in situazione di handicap, sono a carico del Comune di residenza dell'alunno, “fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati” . Una norma confermata e rafforzata dalla successiva legge regionale 10/2015, che ha trasferito ai Comuni ulteriori funzioni già provinciali.

I giudici hanno quindi respinto entrambi i motivi del ricorso. Sull'autotutela, il TAR ha stabilito che la Provincia ha agito correttamente per evitare esborsi illegittimi di denaro pubblico, anche perché il Comune non poteva vantare un "affidamento" visto che la convenzione del 2022 non era mai stata sottoscritta. Sulla competenza, la sentenza è altrettanto chiara: le norme statali invocate dal Comune cedono il passo alla legge regionale.
Significativo il passaggio in cui si cita la legge di Stabilità 2015 (comma 947), che attribuisce queste funzioni alle Regioni, salvaguardando le legislazioni locali. E la giurisprudenza del Consiglio di Stato, con le sentenze 3414 e 3422 del 2021, ha già consolidato il principio: laddove la Regione ha legiferato, i trasporti per disabili delle superiori diventano un onere comunale.
L'avvocato Elena Stella Richter, difensore della Provincia, ha visto accogliere integralmente le proprie tesi. Le spese processuali sono state compensate, considerata la complessità e la natura pubblica della lite, ma l'effetto pratico per le casse di Terni è immediato: il Comune dovrà farsi carico dei costi del servizio, almeno fino a quando non si troverà una nuova intesa tra gli enti.

Al di là della curiosità politica legata alla doppia carica di Bandecchi, la sentenza del TAR Umbria ha un valore paradigmatico per tutto il territorio regionale. Essa fa chiarezza su un punto che in passato aveva generato contenziosi e interpretazioni difformi: la legge regionale prevale, e i bilanci comunali devono tenere conto di questa responsabilità.
Per le famiglie e le scuole, la situazione non cambia: il servizio è garantito. A cambiare è la "tasca" da cui usciranno le risorse. I sindaci umbri, a meno di accordi con le Province, dovranno ora trovare coperture nei propri bilanci per garantire il diritto allo studio agli studenti più fragili.