Ha avuto la meglio contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo mesi di attesa: una docente ternana, M.M., ha ottenuto giustizia davanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, che ha accolto il suo ricorso per ottemperanza e condannato l’amministrazione a corrisponderle 1.500 euro per la carta del docente relativa agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
La sentenza, pubblicata il 27 maggio 2025, è firmata dal presidente Pierfrancesco Ungari, estensore del provvedimento. L’atto dispone anche la nomina del Prefetto di Terni o di un suo delegato quale commissario ad acta, pronto a intervenire se il Ministero non adempirà entro 60 giorni.
La docente è stata assistita dagli avvocati Maurizio Riommi e Roberto Muzi, mentre il Ministero si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La vicenda prende le mosse dalla sentenza n. 90/2024 del Tribunale del Lavoro di Terni, che aveva riconosciuto alla docente il diritto a ricevere il bonus della carta docente nonostante il contratto a tempo determinato, in applicazione del principio di non discriminazione tra precari e docenti di ruolo. La decisione era passata in giudicato, ma il Ministero, nonostante ciò, aveva omesso ogni adempimento.
In giudizio, l’Amministrazione ha provato a giustificare il ritardo facendo riferimento a una procedura telematica avviata a gennaio 2024 per la raccolta delle sentenze favorevoli ai docenti, sostenendo di non riuscire a gestire in tempi brevi il grande numero di istanze.
Il TAR ha però respinto le giustificazioni, sottolineando come "la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare in concreto eccessiva ed esorbitante i doveri di correttezza e buona fede".
In altre parole, per i giudici amministrativi, l’esistenza di una procedura unilaterale non può sospendere l’obbligo giuridico di dare esecuzione a una sentenza definitiva.
Il TAR ha ribadito un principio già affermato in precedenti pronunce: l’Amministrazione non può subordinare l’adempimento a iniziative organizzative interne né può imporre ai cittadini l’obbligo di aderire a percorsi alternativi alla via giudiziaria, specie quando una decisione è già passata in giudicato.
“Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente attenda senza certezza di tempi che la sua posizione venga concretamente presa in considerazione” - scrive il giudice Ungari - né prevede una sospensione automatica dell’obbligo giuridico di adempiere”.
Oltre all’obbligo di pagamento, il TAR ha condannato il Ministero anche al rimborso delle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre accessori in favore dell’avvocato antistatario. Inoltre, è stato già designato il commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Terni, Antonietta Orlando, che riceverà un compenso di 1.000 euro, anch’esso a carico dell’Amministrazione.
Una decisione che conferma la linea di rigore del TAR Umbria nei confronti delle inerzie amministrative ingiustificate. Non basta predisporre procedure interne – per quanto complesse – per eludere l’obbligo di rispettare le sentenze passate in giudicato. Un principio fondamentale che il giudice amministrativo ha ribadito con chiarezza: la legalità non può attendere.