La Corte tributaria regionale di Perugia ha accolto il ricorso di un contribuente di Castiglione del Lago, annullando due atti impositivi notificati dal Comune relativi alla tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019, per un importo complessivo di 981 euro. La vicenda, riportata da Umberto Maiorca di PerugiaToday in data odierna, trae origine da un contraddittorio relativamente ai profili di soggettività passiva della Tari: la questione centrale era se il soggetto tenuto al pagamento fosse il proprietario dell’immobile o il soggetto che lo occupa materialmente.
Il Comune aveva notificato due atti distinti: un avviso di pagamento esecutivo da 450 euro relativo a una soffitta e due locali-rimessa, e un avviso di accertamento esecutivo da 531 euro per un’abitazione civile. A giudizio dell’Amministrazione comunale, il proprietario degli immobili era anche il soggetto passivo dell’imposta.
Il ricorrente ha impugnato gli atti avanzando tre motivazioni principali:
la prescrizione quinquennale del credito tributario;
la decadenza dell’azione amministrativa;
la violazione della normativa Tari in tema di soggettività passiva.
Il contribuente ha prodotto copia di un contratto di comodato d’uso gratuito stipulato nell’agosto 2010, dal quale risultava che gli immobili erano stati affidati a terzi che li occupavano stabilmente. “Proprio questi soggetti - sosteneva il ricorrente - erano i produttori materiali dei rifiuti e quindi i reali obbligati al pagamento della tassa”.
Sul piano procedurale, il giudice ha respinto le eccezioni relative alla prescrizione, ricordando che, per la Tari, il termine di cinque anni è corretto ma che, nel caso specifico, il Comune aveva agito nei termini previsti dalla legge.
La pronuncia della Corte si è rivelata decisiva sul merito della soggettività passiva. La Corte, richiamando giurisprudenza consolidata - si legge ancora nell'articolo pubblicato da Umberto Maiorca -, ha ribadito che il soggetto passivo della Tari è “sempre ed esclusivamente il soggetto più vicino al bene, ossia possessore/conduttore e non certo il locatore o proprietario”.
Alla luce dei documenti contrattuali prodotti in giudizio, è stato accertato che i due occupanti erano conduttori degli immobili fin dall’agosto 2010. “Pertanto - ha motivato il giudice - si deve ritenere che la legittimazione passiva ai tributi Tari spetti agli occupanti che materialmente utilizzano l’immobile e producono i rifiuti”.
Di conseguenza, gli avvisi di pagamento e di accertamento emessi nei confronti del proprietario sono stati dichiarati illegittimi e annullati.
La sentenza ha effetti concreti sul caso specifico (annullamento di avvisi per 981 euro), ma contiene anche indicazioni operative per le amministrazioni locali.
Gli uffici tributi comunali devono verificare accuratamente la titolarità dell’occupazione degli immobili prima di emettere avvisi di pagamento, considerando che la responsabilità Tari può gravare su soggetti diversi dal proprietario in presenza di contratti di godimento come locazioni o comodati. Per i contribuenti, la sentenza sottolinea l’importanza di conservare e produrre la documentazione comprovante la reale titolarità dell’uso dell’immobile (contratti di comodato, atti di locazione registrati, certificazioni anagrafiche dei residenti) per difendere i propri diritti in sede amministrativa e giudiziaria.
La Corte ha motivato la decisione in piena coerenza con orientamenti giurisprudenziali consolidati, citando anche recenti pronunce della Corte di Cassazione che hanno chiarito i termini di prescrizione e i criteri di soggettività passiva in materia di Tari.
La decisione ribadisce l’esigenza di un’applicazione rigorosa e documentata delle norme comunali di imposizione del tributo sui rifiuti.
La sentenza conferma un principio ormai consolidato: la Tari grava su chi materialmente occupa l’immobile e produce rifiuti; il proprietario, salvo diversa disposizione contrattuale o normativa, non può essere ritenuto automaticamente soggetto passivo.
I Comuni sono chiamati a rafforzare i controlli documentali e le procedure istruttorie prima di emanare avvisi esecutivi. Allo stesso tempo, i contribuenti dovrebbero mantenere aggiornata la documentazione attestante l’uso effettivo dell’immobile per tutelare i propri diritti in caso di contenzioso.