17 Jun, 2026 - 13:00

Bioter contro Comune di Terni: il TAR nega il maxi-risarcimento per il blocco dell’impianto di Maratta

Bioter contro Comune di Terni: il TAR nega il maxi-risarcimento per il blocco dell’impianto di Maratta

La lunga e complessa vicenda giudiziaria che vede contrapposte la Bioter s.r.l. e il Comune di Terni registra un nuovo, significativo capitolo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, con la recente sentenza depositata all’esito dell’udienza del 12 maggio 2026, ha respinto integralmente la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società in seguito all’ordinanza contingibile e urgente del 13 gennaio 2024. Il provvedimento, firmato dall’allora amministrazione comunale, aveva imposto lo stop immediato alle attività di commissioning sull’impianto di coincenerimento situato in località Maratta. Nonostante i giudici abbiano confermato l’illegittimità dell’atto sindacale - punto già cristallizzato nella precedente sentenza n. 803 del 14 novembre 2024 - il conto presentato dalla Bioter resta, ad oggi, privo di copertura risarcitoria.

La strategia processuale della società: una richiesta da oltre 400mila euro per il fermo lavori

La Bioter s.r.l., difesa dall’esperto legale Alessandro Tomassetti, aveva chiesto al Collegio un ristoro economico complessivo superiore ai 360 mila euro. Tale cifra, secondo le prospettazioni attoree, copriva i costi vivi sostenuti per il blocco delle operazioni di manutenzione e la conseguente, onerosa, necessità di ripetere daccapo l’intero iter di avviamento dell’impianto. A questo importo, che comprendeva anche le spese per consulenti, energia, gas e prodotti chimici, l’azienda aveva aggiunto una richiesta forfettaria di 50 mila euro a titolo di danno all’immagine, lamentando una presunta eco mediatica negativa derivante dall’intervento delle forze dell’ordine. La tesi difensiva poggiava sul presupposto della “colpa grave” in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione ternana, colpevole – a detta dei ricorrenti – di aver interrotto arbitrariamente attività che non costituivano un riavvio effettivo, ma una semplice fase di collaudo tecnico preannunciata.

Perché il TAR ha detto "no" al ristoro: la mancata richiesta di tutela monocratica

Il Collegio, presieduto da Pierfrancesco Ungari con Daniela Carrarelli in qualità di estensore ed Elena Daniele come referendario, ha smontato la pretesa risarcitoria facendo leva su pilastri consolidati del diritto amministrativo. Il nodo cruciale risiede nel contegno processuale tenuto dalla società. I giudici hanno sottolineato come, a fronte di un’ordinanza che la stessa azienda riteneva illegittima, la Bioter non abbia attivato tempestivamente gli strumenti di tutela d’urgenza previsti dal Codice del Processo Amministrativo, ovvero la tutela monocratica ex art. 56.

“Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti”, spiegano i magistrati nelle motivazioni, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Secondo il tribunale, la scelta strategica di attendere i tempi ordinari della discussione collegiale, anziché tentare una via d’uscita immediata tramite decreto presidenziale, ha interrotto il nesso causale tra l’azione comunale e il danno lamentato, rendendo impossibile imputare integralmente il pregiudizio economico alle casse dell’ente.

Carenza probatoria e onere della prova: il vuoto documentale nelle richieste della società

Oltre al difetto di cooperazione processuale, la sentenza evidenzia una lacuna strutturale nell’impianto dimostrativo della ricorrente. Il TAR ha riscontrato una totale assenza di prove documentali solide. Nonostante la precisione millimetrica della perizia tecnica presentata, agli atti non sono state depositate fatture, bollette delle utenze (elettricità, gas, acqua industriale) o contratti che potessero attestare in modo univoco l’effettivo esborso finanziario relativo alle specifiche voci di costo.

Anche sul fronte del danno all’immagine, il Tribunale è stato netto: nulla è stato prodotto per dimostrare concretamente la ricaduta negativa sulla reputazione aziendale a seguito del clamore mediatico denunciato. Il Comune di Terni, difeso dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, esce dunque indenne sul piano economico. Il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, confermando che l’illegittimità di un atto amministrativo, pur accertata, non genera automaticamente un credito risarcitorio se mancano i presupposti sostanziali e la prova del danno subito. Si chiude così, almeno sul piano pecuniario, una pagina giudiziaria che ha tenuto banco per oltre due anni nella vita amministrativa del territorio ternano.

AUTORE
foto autore
Federico Zacaglioni
condividi sui social
condividi su facebook condividi su x condividi su linkedin condividi su whatsapp
ARTICOLI RECENTI
LEGGI ANCHE