Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria scardina una parte significativa della disciplina interna dell’Università degli Studi di Perugia sugli incarichi esterni dei professori. Il Tar Umbria, accogliendo parzialmente il ricorso di un docente, ha dichiarato illegittime alcune norme del regolamento ateneo, annullando di conseguenza sia la censura disciplinare irrogata al professore sia la richiesta di un rimborso a cinque cifre per compensi percepiti in anni di attività di consulenza scientifica. Una pronuncia che, ribadendo il principio di libertà accademica, impone all’Ateneo di riscrivere le regole e che offre un precedente cruciale per contenziosi analoghi in tutta Italia.

Tutto ha avuto origine da una relazione del Garante di Ateneo del 22 aprile 2024, che, dopo aver raccolto alcuni esposti di studenti, segnalava al Rettore tre criticità riguardanti un professore a tempo pieno: l’uso percepito come “obbligatorio” di un sito web privato per il materiale di studio, la presenza di una persona estranea durante gli esami e lo svolgimento di attività privata di psicoterapia.
Il Rettore, sulla base di quegli elementi, chiese chiarimenti al docente. Il professore, pur rivendicando il carattere occasionale delle attività e l’assenza di incompatibilità con il suo ruolo, non rispose a una successiva richiesta integrativa inviata via Pec il 6 giugno. Fu l’elemento che fece scattare il procedimento disciplinare. L’Ateneo, ritenendo di non poter escludere un’attività libero-professionale abituale, contestò la violazione delle norme su incompatibilità e incarichi esterni, prospettando inizialmente una sanzione severissima: la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio. Il Collegio di disciplina, dopo l’audizione del 20 settembre 2024, ridimensionò la posizione, indicando come congrua la sola censura. Una sanzione formalmente minore, ma alla quale il Rettore, con proprio decreto, affiancò una richiesta gravosa: il versamento all’Erario di Ateneo di una somma a cinque cifre, a titolo di recupero dei compensi percepiti dal professore per attività extraistituzionali tra il 2019 e il 2023.
Contro la censura, la richiesta di rimborso e, in via consequenziale, contro il Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni (D.R. n. 42/2022), il docente - difeso dall’avvocato Alessandro Bovari - ha fatto ricorso al Tar. La linea della difesa è stata netta: l’Università ha applicato in modo estensivo e illegittimo il criterio della “non occasionalità” per sottoporre ad autorizzazione un’attività che la legge definisce invece liberamente esercitabile. “L’attività di consulenza scientifica dei professori a tempo pieno, svolta senza vincolo di subordinazione e senza una propria organizzazione di mezzi e persone, rientra tra quelle liberamente esercitabili ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge 240 del 2010”, ha ribadito l’avvocato Bovari, richiamando anche l’interpretazione autentica del decreto legge 44/2023 e un atto di indirizzo ministeriale del 2018.
Per l’Università di Perugia, rappresentata in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, il regolamento era invece legittimo. La struttura normativa interna, che subordina ad autorizzazione gli incarichi retribuiti di ricerca e consulenza scientifica “non occasionali” (art. 3) e li rende oggetto di mera comunicazione se “occasionali” (art. 4), era considerata pienamente conforme alla legge 240/2010 e alla giurisprudenza della Corte dei Conti sul recupero dei compensi.

Il collegio giudicante del Tar Umbria - Sezione Prima, presieduto dalla giudice Daniela Carrarelli (che ne è stata anche la relatrice), ha operato un’analisi rigorosa. Ha respinto le eccezioni dell’Ateneo e ha affrontato il cuore della questione, trovando proprio nel regolamento di Perugia il vizio di fondo. Il Tar ha stabilito che l’intera costruzione normativa dell’Ateneo, imperniata sulla distinzione tra attività “occasionale” e “non occasionale” per la consulenza scientifica, è in contrasto con la legge 240 del 2010.
Secondo i giudici amministrativi, la legge colloca la consulenza scientifica svolta senza subordinazione e senza organizzazione autonoma tra le attività liberamente consentite. Di conseguenza, non può essere assoggettata a un regime autorizzatorio generalizzato che fa leva sul mero criterio dell’abitualità. “*L’interesse pubblico all’integrità dell’istituzione universitaria - si legge nella sentenza n. 5/2026 - non si tutela irrigidendo oltre misura il quadro regolamentare rispetto al perimetro tracciato dal legislatore*”.
Da questa premessa discendono tutti gli effetti della pronuncia. Il Tar ha quindi dichiarato l’illegittimità parziale del regolamento dell’Università di Perugia, nella parte in cui subordina l’autorizzazione all’“abitualità” della consulenza scientifica. A cascata, sono state annullate sia la censura disciplinare inflitta al professore, sia la richiesta di rimborso dei compensi, fondata su quella qualificazione ritenuta illegittima.
La sentenza n. 5/2026 obbliga ora l’Università degli Studi di Perugia a rivedere il proprio regolamento su incarichi esterni, allineandolo in modo più fedele ai parametri nazionali. Questi privilegiano la valutazione della subordinazione, dell’organizzazione dei mezzi e del conflitto di interessi rispetto al semplice dato temporale della “non occasionalità”.
Oltre all’impatto sul singolo caso, la decisione del Tar Umbria stabilisce un precedente giurisprudenziale di rilievo nazionale. Potrà essere invocata in tutte quelle università italiane che hanno adottato regolamenti restrittivi sulle attività extraistituzionali dei docenti, soprattutto in ambiti sensibili come quello psicologico e clinico. La sentenza, firmata dalla giudice Carrarelli, ribadisce che il controllo dell’Ateneo deve rispettare il perimetro tracciato dal legislatore, senza comprimere oltre il dovuto quella libertà di ricerca e di consulenza che è parte costitutiva della funzione accademica.