29 Mar, 2026 - 09:00

Tar Umbria: la Prefettura di Terni dovrà rifare la maxi gara per l’accoglienza migranti,annullata l’esclusione di Athena

Tar Umbria: la Prefettura di Terni dovrà rifare la maxi gara per l’accoglienza migranti,annullata l’esclusione di Athena

Prefettura sconfitta al Tar sulla maxi gara per l’accoglienza migranti a Terni. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha annullato l’esclusione di Athena Srl, la società che aveva presentato il miglior ribasso. Per i giudici, il numero dei posti letto non è un elemento essenziale dell’offerta in un accordo quadro: a contare sono il prezzo pro capite e la qualità del servizio. L’ufficio di governo dovrà ora rifare i passaggi decisivi, tenendo la prima classificata in graduatoria.

I giudici hanno, quindi, annullato l’esclusione della Athena Srl dalla procedura per l’accordo quadro biennale da 500 posti destinati all’accoglienza di migranti e rifugiati in provincia. Per il Tribunale amministrativo, l’ufficio territoriale del governo ha sbagliato a trasformare il numero dei posti in un vincolo insuperabile. Ora la Prefettura dovrà ricalcolare la graduatoria tenendo conto di Athena, che era risultata prima classificata grazie al miglior ribasso.

La gara da 500 posti e la scelta della Prefettura di escludere la prima in graduatoria

Tutto parte da una procedura aperta bandita il 4 marzo 2026 dalla Prefettura di Terni per conto del Ministero dell’Interno. L’oggetto è un accordo quadro biennale per gestire i centri di accoglienza diffusi sul territorio, un sistema di piccole unità abitative per un totale stimato di 500 posti. Il criterio scelto è l’offerta economicamente più vantaggiosa: chi partecipa viene valutato sia sulla qualità del servizio sia sul prezzo giornaliero pro capite.

In gara si presentano quattro operatori: Athena SrlCasa Vincenziana Srl, l’associazione Laboratorio Idea e Arci Solidarietà Terni Odv Ets. Dalla valutazione emerge subito un dato chiaro: Athena offre il ribasso più alto, l’1% contro lo 0,08% delle altre, e conquista il primo posto in graduatoria con 83 punti.

A questo punto, la Prefettura avvia le verifiche preliminari e chiede a tutti i concorrenti l’elenco aggiornato delle strutture disponibili. Athena comunica un numero di posti inferiore rispetto ai 250 indicati in offerta (prima 179, poi 126). Al contrario, Laboratorio Idea e Arci dichiarano disponibilità più alte di quelle iniziali. Per la Prefettura quella riduzione è una modifica unilaterale dell’offerta, tanto grave da far venire meno la certezza dell’impegno contrattuale. Il 24 settembre 2025 arriva il provvedimento di esclusione di Athena, che di fatto cancella la sua aggiudicazione provvisoria.

La società, difesa dall’avvocato Maria Di Paolo, impugna subito il provvedimento davanti al Tar Umbria, chiedendo l’annullamento dell’esclusione e il risarcimento dei danni. Nel giudizio si costituiscono il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Terni, assistiti dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, e Arci Solidarietà Terni, rappresentata dagli avvocati Romina Pitoni e Giorgio Moricciani. Le altre due concorrenti, Laboratorio Idea e Casa Vincenziana, non si costituiscono.

La svolta del Tar: “Il numero dei posti non è essenziale in un accordo quadro”

Il Collegio, presieduto da Pierfrancesco Ungari con estensore Elena Daniele, accoglie il ricorso e boccia senza appello la linea della Prefettura. Il punto centrale della sentenza riguarda la natura stessa della gara. I giudici ricordano che non si trattava di un appalto “chiavi in mano”, ma di un accordo quadro: uno strumento che fissa regole, prezzi e standard, mentre i contratti veri e propri verranno stipulati solo in seguito, in base ai flussi migratori reali.

In questo schema, spiegano i giudici, l’elemento decisivo non è il numero di posti promesso, ma il prezzo pro capite e la qualità del servizio, gli unici parametri su cui viene calcolato il punteggio. Scrivono nella sentenza: “Il numero dei posti offerti rappresenta il tetto massimo dello sforzo organizzativo richiesto all’operatore, non l’oggetto immediato dell’impegno contrattuale”.

Un principio che trova conferma nello stesso bando, dove si parlava di “posti previsti stimati” e si prevedeva la possibilità per la Prefettura di aumentare o ridurre le richieste fino al 50% in più o in meno al variare dei flussi. Di conseguenza, una rimodulazione dei posti comunicata nella fase delle verifiche non poteva essere equiparata a una modifica sostanziale dell’offerta, tanto più che anche le altre concorrenti avevano variato i numeri rispetto alle dichiarazioni iniziali.

Ma c’è un secondo motivo che spinge i giudici a dichiarare illegittima l’esclusione. La Prefettura, secondo il Tar, ha anticipato a una fase pre-aggiudicazione verifiche documentali e tecniche sugli immobili - agibilità, destinazione d’uso, certificazioni - che il disciplinare di gara riservava invece al momento della stipula dei singoli contratti attuativi. In altre parole, l’amministrazione ha chiesto a Athena di dimostrare subito di avere tutti gli alloggi perfettamente pronti nella misura massima, mentre lei restava libera di decidere se, quando e quanti attivarne. Un approccio che per i giudici stravolge la logica stessa dell’accordo quadro.

“L’amministrazione - scrivono i giudici - ha chiesto ad Athena di dimostrare subito la piena disponibilità di tutti gli alloggi nella misura massima offerta, mentre restava libera di decidere se, quando e quanto attivare i contratti. Un’impostazione che finisce per colpire proprio chi ha dichiarato con maggiore rigore e documentazione le proprie disponibilità”.

Cosa cambia ora per la Prefettura e per la gara

L’effetto della sentenza è netto. Il Tar annulla il provvedimento di esclusione e tutti gli atti collegati, imponendo alla Prefettura di Terni di ripetere i passaggi decisivi tenendo conto delle indicazioni del Collegio. Athena resta prima in graduatoria grazie al miglior ribasso, e l’ufficio di governo dovrà ora ricalibrare la procedura per procedere all’aggiudicazione dell’accordo quadro. I giudici respingono invece la richiesta di risarcimento danni: per il Tribunale, la possibilità concreta di aggiudicarsi il servizio rappresenta già una tutela sufficiente.

Per il sistema dell’accoglienza in provincia di Terni, la pronuncia riapre una partita che sembrava chiusa. La Prefettura dovrà decidere come gestire i prossimi passi, mentre sullo sfondo resta il principio chiarito dal Tar: nelle gare per l’ospitalità dei migranti, specialmente quando sono strutturate come accordi quadro, la flessibilità organizzativa non può essere punita. Devono invece valere regole uguali per tutti, trasparenza e il rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti.

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Federico Zacaglioni
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