10 Jan, 2026 - 13:00

Stadio-Clinica a Terni, la battaglia legale al Tar sulla memoria di Natale della Regione che vuole riscrivere il processo (1)

Stadio-Clinica a Terni, la battaglia legale al Tar sulla memoria di Natale della Regione che vuole riscrivere il processo (1)

La battaglia processuale su Stadio-Clinica si concentra in questa fase sull’ultima mossa della Regione Umbria. Dopo il ricorso iniziale presentato all'ultimo giorno utile, la vicenda dello scontro istituzionale senza precedenti si arricchisce di un'altra singolarità: il deposito di una memoria "espansiva" da parte dell'avvocatura regionale nel giorno di Natale. 

Si tratta di un documento che la controparte, il Comune di Terni, e le parti contropinteressate la Ternana Calcio, la Stadium Spa e la Ternana Women, contestano con forza, chiedendone l’esclusione dagli atti. Nei loro scritti difensivi, le parti resistenti non si limitano a respingere le nuove accuse contenute nella memopria degli avvocati regionali Benci e Gobbo, ma individuano alcuni elementi di critica che mirano a smontare anche sul versante della sostenibilità giuridica l'atto di Palazzo Donini. Tra questi, l’aver citato una sentenza del Consiglio di Stato "non rinvenuta in alcuna banca dati", il tentativo di applicare retroattivamente regole successive e il tentativo di sostenere che nella Conferenza dei servizi decisoria, la Regione potesse rappresentare due volontà che le difese definiscono contrastanti. Quella cioè della Direzione Sanità, che avrebbe espresso un diniego poi trasformato in prescrizioni, e quella della Direzione Opere e lavori pubblici che ha chiuso positivamente la Conferenza stessa.  

A due settimane dall’udienza del 27 gennaio al Tar Umbria, il conflitto si allarga così sul terreno delle regole del gioco, dove la correttezza del procedimento è essa stessa oggetto di giudizio.

Il primo principio contestato dalle difese: “Tempus regit actum”

Al centro dello scontro documentale (le difese hanno presentato le proprie memorie subito dopo Capodanno) c’è una regola fondamentale del diritto amministrativo: tempus regit actum (il tempo governa l’atto). In parole semplici, un procedimento va valutato secondo le norme vigenti al momento in cui si è svolto, non con quelle approvate dopo. La Regione, nella sua memoria natalizia, richiama a più riprese il nuovo Regolamento Sanitario Regionale 9 del 2023, che renderebbe obbligatorio e vincolante il suo assenso per la realizzazione di nuove strutture sanitarie private. Tuttavia, come puntualizza la memoria di replica dell'avvocato Giovanni Ranalli per la Ternana Calcio, la conferenza di servizi decisoria che ha approvato il progetto si è chiusa positivamente il 4 novembre 2022 con la determinazione dirigenziale numero 11253. A quella data, il regolamento in vigore era il precedente Regolamento Regionale 6 del 2017, il quale - sottolinea la difesa - "non prevedeva il consenso dell’Amministrazione regionale come obbligatorio e vincolante".

La stessa Regione, nelle pagine istituzionali del proprio portale salute, specifica che le domande acquisite prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento "sono valutate secondo le disposizioni" del vecchio. Applicare retroattivamente regole più stringenti a un procedimento già definito costituirebbe, quindi, una palese violazione del principio di irretroattività della legge. La Regione viene accusata di voler "riscrivere a posteriori le condizioni del procedimento", ignorando che la conferenza si è già chiusa con esito positivo e che la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 1399 del 2023 ha programmato nuovi posti letto per la provincia di Terni proprio in coerenza con quell’esito.

Il secondo principio contestato: un’amministrazione, una sola voce

Il secondo profilo critico sollevato dalle difese riguarda la condotta della Regione all’interno della Conferenza di servizi. La legge è chiara: quando un’amministrazione partecipa a una conferenza di servizi, "deve esprimere una posizione definitiva, univoca e vincolante attraverso un unico soggetto abilitato". Questo per evitare paralisi e contraddizioni interne.

Eppure, secondo la ricostruzione dell'Avvocatura del Comune di Terni (Gennari e Silvi), l'Avvocatura della Regione Umbria tenterebbe ora di legittimare una posizione "paradossalmente" divergente all'interno della sua stessa organizzazione. Da un lato, la Direzione Salute e Welfare, tramite il dottor Massimo D’Angelo, che ha espresso un parere sostanzialmente dissenziente sulla parte clinica. Dall’altro lato, la Direzione Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile, guidata dall’ingegnere Paolo Gattini (che era anche il Responsabile Unico del Procedimento), che ha condotto e concluso la conferenza, adottando la determinazione finale positiva.

"Chi ha condotto la Conferenza dei Servizi decisoria? La Direzione Salute e Welfare oppure la Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile?", chiede retoricamente l’Avvocatura comunale. Questa frammentazione della volontà regionale viene considerata del tutto illegittima dagli avvocati di Palazzo Spada. La difesa cita a sostegno una recente sentenza del Consiglio di Stato (numero 2675 del 2025), che ribadisce come ciascun ente convocato sia rappresentato da "un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa". La determinazione finale, presa dall’ingegner Gattini, rappresenterebbe quindi l’unica posizione legittima della Regione Umbria.

I precedenti nel mirino: dalla sentenza "fantasma" e alle citazioni contestate

Un passaggio che ha suscitato forte perplessità nelle difese del Comune di Terni riguarda le basi giurisprudenziali portate dalla Regione a sostegno della propria docmentazione. Nella sua memoria, l’Avvocatura regionale ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 3237 dell’anno 2020, sostenendo che essa avrebbe affermato un principio cardine: "l'utilizzo di procedure derogatorie per finalità diverse da quelle espressamente previste dalla norma configura un'ipotesi di sviamento di potere, censurabile in sede giurisdizionale".

Tuttavia, l’Avvocatura comunale, guidata dagli avvocati Paolo Gennari e Francesco Silvi, ha sollevato una censura netta: "tale statuizione non è stata rinvenuta in alcuna delle banche dati disponibili". Oltre a mettere in dubbio l’esistenza stessa del precedente citato, il Comune contesta l’attinenza del principio al caso concreto, "posto che si sta parlando dello stadio Comunale di Terni e di immobili ad esso complementari e/o funzionali".

Non è l’unica pronuncia giurisprudenziale contestata. La Regione ha anche citato un’altra sentenza del Consiglio di Stato, la numero 5423 del 2019, per sostenere la legittimità di una “scissione” degli atti di una conferenza di servizi. Anche qui, la replica del Comune è durissima: la sentenza citata "riguarda a ben altro procedimento (ingiunzione di sgombero di edifici) nulla avente a che vedere con quanto predicato". Queste contestazioni mirano a smontare non solo i fondamenti giuridici della memoria regionale, ma anche la sua serietà argomentativa.

Le conseguenze ricercate dalla Regione: la pretesa “parcellizzazione” del via libera

Da queste premesse - citazioni dubbie, applicazione errata della normativa e duplicità di posizioni - scaturirebbe la strategia della Regione, definita dalle controparti come un tentativo di "parcellizzazione ex post". In sostanza, la Regione cercherebbe di scindere il provvedimento unitario di conferenza di servizi, riconoscendo l’autorizzazione per lo stadio ma negandola per la clinica.

Una manovra che le difese di Comune e Ternana considerano "contra legem". La Conferenza di servizi decisoria, una volta chiusa positivamente, "sostituisce a tutti gli effetti ogni altro atto richiesto, concentrando in un unico provvedimento finale la volontà della Pubblica Amministrazione", si legge nella memoria comunale. Consentire a una singola amministrazione di esercitare un potere di veto a procedimento concluso snaturerebbe l’istituto stesso della Conferenza, nato per semplificare e accelerare le decisioni.

La decisione del Tar del 27 gennaio dovrà pertanto valutare non solo la legittimità sostanziale della determina del RUP Piero Giorgini che dà il via libera al progetto Stadio-Clinica, ma anche la correttezza procedurale e la solidità argomentativa dell’azione legale della Regione, che con la sua ultima memoria ha cercato di riscrivere la storia stessa dell'iter conclusosi con la Conferenza di servizi decisoria.

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Federico Zacaglioni
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