23 Jun, 2026 - 15:15

Segreti d'ufficio per un 30 all'esame: il TAR Umbria conferma la sospensione dell'ufficiale della Guardia di Finanza

Segreti d'ufficio per un 30 all'esame: il TAR Umbria conferma la sospensione dell'ufficiale della Guardia di Finanza

Il TAR dell’Umbria ha chiuso con una conferma netta una vicenda che intreccia segreti d’ufficio, carriera militare e un esame universitario finito sotto accusa. Al centro del caso c’è un ufficiale della Guardia di Finanza, sospeso per tre mesi dopo aver rivelato informazioni riservate su un’indagine in cambio di un presunto vantaggio accademico. I giudici hanno respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento disciplinare e confermando il peso delle accuse emerse già in sede penale. La storia ruota attorno a una fuga di notizie che avrebbe favorito il militare fino a spingerlo a ottenere un 30 all’orale, dopo voti più bassi agli scritti. Per il TAR, però, la gravità della condotta e il danno all’immagine del Corpo bastavano a giustificare la sanzione.

I fatti risalgono a qualche anno fa. L'allora Comandante della Sezione Tutela Spesa Pubblica era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma. Venuto a conoscenza di un'indagine penale sul padre di un suo professore, l'ufficiale scelse di violare il segreto d'ufficio. Rivelò i dettagli investigativi, comprese le intercettazioni, prima a un dipendente dell'ateneo e poi direttamente al docente durante un incontro in un parcheggio. L'obiettivo identificato dagli inquirenti militari era chiaro: “al fine di conseguire agevolazioni per il proprio percorso di studi”. La manovra ottenne il risultato sperato. Nonostante valutazioni modeste agli scritti, pari a 23 e 24, all’orale l'ufficiale incassò un rotondo 30. Solo in seguito il professore ammise di aver gonfiato il voto, ritenendo che lo studente meritasse non più di 25, per un forte “timore reverenziale” e per la paura di ritorsioni sulla delicata situazione del padre.

Dalle aule dell'ateneo romano alle perquisizioni penali: la scoperta della fuga di notizie riservate

La falla investigativa è emersa casualmente durante alcune perquisizioni sui reali indagati del procedimento originario. Gli stessi soggetti hanno ammesso di conoscere le mosse della Procura, indicando nel docente l'anello di congiunzione e nell'ufficiale delle Fiamme Gialle la fonte primaria. Da lì è scattato il processo penale a Roma. In primo grado, il militare è stato condannato a otto mesi di reclusione per rivelazione di segreti d'ufficio secondo l’articolo 326 del codice penale. Successivamente, la Corte d’Appello e la Cassazione hanno pronunciato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, scattata al superamento del limite di sette anni e sei mesi. I magistrati di legittimità hanno però precisato l'assenza di elementi evidenti per una piena assoluzione nel merito.

Archiviata la giustizia ordinaria, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha concluso l'autonoma inchiesta disciplinare per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e fedeltà istituzionale. Il procedimento interno ha sancito un grave nocumento all'immagine del Corpo, traducendosi nella sospensione dall'impiego per tre mesi. Una sanzione impugnata dall’ufficiale davanti alla giustizia amministrativa di Perugia, assistito dagli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e Pierpaolo De Vizio. I legali hanno contestato una presunta recezione passiva della sentenza penale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lamentando anche il rifiuto di nuove prove e ricordando lo stato di servizio impeccabile del ricorrente, forte di tre lauree specialistiche e ben 22 ricompense morali.

Il verdetto del tribunale di Perugia e l'obbligo di valutazione autonoma dei fatti contestati al militare

La Prima Sezione del TAR dell'Umbria, guidata dal Presidente Pierfrancesco Ungari, con il Consigliere Daniela Carrarelli e la Referendaria ed Estensore Elena Daniele, ha respinto integralmente le tesi difensive. Nella sentenza del 22 giugno 2026, il magistrato estensore ha ribadito che la prescrizione in sede penale obbliga l'Amministrazione a una valutazione autonoma del quadro fattuale. L'inquirente militare ha operato correttamente analizzando le testimonianze del professore e del personale universitario. Il collegio ha rilevato due elementi critici: l'ufficiale non ha mai querelato per calunnia chi lo accusava, né ha rinunciato alla prescrizione penale per dimostrare la propria totale estraneità. Le ulteriori richieste istruttorie della difesa sono state quindi liquidate come “superflue” e “inconferenti”.

La proporzionalità della sanzione disciplinare e la condanna alle spese processuali per il ricorrente

I giudici amministrativi hanno confermato la piena proporzionalità dei tre mesi di sospensione, situati vicino al minimo edittale di una forbice che prevede fino a dodici mesi di stop. Il provvedimento attesta che l'amministrazione militare ha soppesato i fatti senza eccedere in punitività, ma tutelando il prestigio istituzionale. Il ricorso è stato respinto, con la condanna del militare al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio a favore del Ministero. Resta fermo il principio espresso dal TAR dell'Umbria: l'utilizzo dei poteri investigativi e delle informazioni riservate per utilità personali e carriere universitarie si pone in aperto contrasto con l'etica militare e i doveri costituzionali, giustificando la ferma risposta dello Stato.

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Federico Zacaglioni
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