Una scelta amministrativa di cinque anni fa si trasforma oggi in una pesante tegola economica per le casse della Regione Umbria. Il Tar Umbria ha infatti condannato l'ente di Palazzo Donini a risarcire Ge.Fi.L. - Gestione Fiscalità Locale SpA per averle impedito di partecipare alla gestione del bollo auto nel 2022. All'epoca, la Giunta regionale affidò quei servizi direttamente all'Automobile Club d'Italia (Aci), senza bandire alcuna gara. Una scelta che era già stata dichiarata illegittima prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato. Ora arriva il conto.
Il ricorso è stato presentato da Ge.Fi.L., società specializzata nella gestione dei tributi locali che già opera con successo in regioni come Veneto e Marche. A difendere la società in giudizio gli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan e Riccardo Bertoli. Di fronte alla stessa Regione Umbria, rappresentata dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo e Luciano Ricci, e all'Automobile Club d'Italia (Aci), con gli avvocati Francesco Guarino e Aureliana Pera. A decidere la causa, nella sua composizione collegiale, il presidente della Prima sezione del Tar Pierfrancesco Ungari, la consigliere Floriana Venera Di Mauro e l'estensore Daniela Carrarelli, che ha illustrato la sentenza all'udienza pubblica del 10 febbraio scorso.

Tutto inizia nel dicembre 2021, quando la Giunta regionale guidata all'epoca da Donatella Tesei approva due delibere (la n. 1232 e la n. 1361) con cui decide di affidare direttamente ad Aci, senza alcuna procedura di gara, una serie di attività legate alla gestione della tassa automobilistica per l'anno successivo. La motivazione ufficiale è quella di garantire la continuità del servizio in attesa di internalizzare la gestione.
Peccato che quella scelta si scontri subito con il diritto europeo. Già nel 2022 il Tar Umbria annulla le delibere con la sentenza n. 731, e un anno dopo, il 30 giugno 2023, arriva la conferma definitiva del Consiglio di Stato (sentenza n. 6364). I giudici di Palazzo Spada sono chiari: non si tratta di una semplice collaborazione tra enti pubblici, ma di un vero e proprio affidamento di servizi che doveva essere messo a gara per rispettare le regole della concorrenza.
Nel frattempo, però, la Regione Umbria va dritta per la sua strada. Nel febbraio 2023 approva un'altra delibera (la n. 126) che proroga lo stesso schema convenzionale per il triennio 2023-2025. Anche questa viene impugnata da Ge.Fi.L. e annullata in primo grado dal Tar nell'ottobre dello stesso anno. Il ricorso è ancora pendente in appello, ma intanto la partita sul 2022 arriva a sentenza.

La domanda che i cittadini si pongono è semplice: se le delibere erano già state annullate anni fa, perché oggi si torna a parlare di risarcimento? Perché la sentenza di questi giorni non riguarda più l'annullamento degli atti - quello è cosa fatta e definitiva - ma il danno economico subito da Ge.Fi.L. per aver perso la possibilità di partecipare a una gara che, se ci fosse stata, avrebbe potuto vincere.
Nel gergo giuridico si chiama perdita di chance. E la legge dice che quando una pubblica amministrazione sbaglia e impedisce a un'impresa qualificata di competere, quella perdita di opportunità va risarcita. Non serve dimostrare che l'impresa avrebbe vinto di certo - sarebbe una prova impossibile - ma basta dimostrare che aveva serie possibilità di farcela.
E Ge.Fi.L. , in questo, aveva argomenti solidi. La società opera nel settore, ha già vinto gare in Veneto e Marche dove i concorrenti erano due e si è aggiudicata i servizi. Una chance del 50 per cento, insomma, che il Tar ha ritenuto più che sufficiente per riconoscere il danno.
La Regione Umbria aveva provato a difendersi sostenendo che i servizi affidati in Umbria erano diversi, più complessi. E che la società non aveva diritto a nulla. Ma i giudici hanno respinto tutte le eccezioni. Perché? Perché il quadro normativo era chiarissimo già nel 2021: una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 2020 (causa C-618/2019) aveva già bollato come incompatibile con il diritto Ue l'affidamento diretto ad Aci di questi servizi. E la Regione, dicono i giudici, non poteva ignorarlo.

Veniamo al punto che interessa i cittadini e le casse pubbliche. Il Tar non ha scritto un assegno con una cifra precisa, ma ha imposto alla Regione Umbria un obbligo preciso: entro 60 giorni dovrà formulare una proposta di risarcimento a Ge.Fi.L. seguendo criteri molto stringenti.
Si parte da un dato certo: i 604.575 euro che la Regione ha versato ad Aci nel 2022 come corrispettivo per i servizi resi. Ma attenzione: questa non è la cifra che finirà a Ge.Fi.L. Perché l'impresa non può pretendere l'intero valore dell'appalto, ma solo l'utile che avrebbe realizzato se avesse vinto la gara.
Ecco allora il passaggio successivo: si prende quell'utile medio che Ge.Fi.L. ottiene in regioni come Veneto e Marche e lo si applica ai 604.575 euro. Poi si riduce il tutto per la chance di aggiudicazione - quel 50 per cento di probabilità di vincere - e infine si aggiungono rivalutazione e interessi.
Il risultato? A conti fatti, parliamo di un pesante risarcimento nell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro. Una cifra che farà male ai bilanci regionali, anche perché rappresenta solo il primo capitolo della vicenda. Resta pendente, infatti, il giudizio di appello sulla delibera che ha esteso l'affidamento diretto anche al triennio 2023-2025. Se dovesse cadere anche quella, per la Regione si aprirebbe un'altra voragine. Nel frattempo, scatta la condanna alle spese: la Regione Umbria dovrà pagare a Ge.Fi.L. 1.500 euro per il giudizio, una cifra simbolica rispetto al risarcimento che dovrà quantificare. Mentre nei confronti di Aci le spese sono state compensate: l'Automobile Club, in questa vicenda, è stato considerato parte solo formale, non responsabile della scelta della Regione.