C'è un comunicato stampa della Regione dell'Umbria del 2022 (allora guidava l'ente Donatella Tesei), che descrive per filo e per segno l'iter che si sarebbe dovuto seguire dopo la conclusione della Conferenza dei servizi su Stadio-Clinica.
Ebbene, in quel comunicato stampa che ancora si trova in rete, la Regione dell'Umbria specifica che "...l’autorizzazione per la realizzazione della struttura può comunque divenire oggetto di specifico atto da parte del Comune di Terni (il permesso a costruire, ndr), che si è reso disponibile in sede di Conferenza dei Servizi e che dovrà acquisire il parere da parte della Regione che si esprimerà sulla base dei fabbisogni della specifica localizzazione territoriale in cui si intende realizzare la struttura, con l’obiettivo di garantire un’omogenea distribuzione dell’offerta sanitaria. La medesima procedura, invece, non è percorribile per l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria, che non può essere valutata sulla base di una documentazione progettuale, né per il procedimento di accreditamento, che fonde insieme una valutazione politico-amministrativa con una valutazione di discrezionalità tecnica".
Nella memoria di costituzione in giudizio di fronte al TAR depositata ieri sera da Palazzo Spada (come anticipato da Tag24 Umbria), l'avvocatura del Comune (Gennari e Silvi) ricostruisce nel dettaglio come proprio questo sa stato l'iter seguito. Sostenendo che non è Terni ad aver travalicato i propri poteri e ad aver operato illegittimamente. Bensì la Regione dell'Umbria con un ricorso infondato.
Non si tratta di una questione di poco conto. Ma dell'elemento centrale della difesa comunale. Il Comune di Terni argomenta, infatti, di aver informato preventivamente la Regione Umbria dell'intenzione di proseguire con il progetto Stadio-Clinica e di voler rilasciare il permesso a costruire. Seguendo l'iter espressamente definito da Palazzo Donini ed esplicitato pubblicamente nel comunicato stampa che abbiamo riportato.
In particolare, il Comune ha inviato comunicazioni alla Regione, mediante il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) architetto Piero Giorgini, già nel marzo 2024, aggiornando la Regione sul proseguimento dell'iter tecnico-amministrativo e specificando che l'amministrazione comunale avrebbe posto in essere tutte le azioni amministrative di propria competenza finalizzate all'approvazione del progetto esecutivo e alla successiva realizzazione dell'intervento, incluso il rilascio del permesso a costruire.
In quella occasione, la Regione Umbria, attraverso il RUP e Presidente della Conferenza dei Servizi ingegner Paolo Gattini, ha preso atto formalmente di queste comunicazioni e delle determinazioni del Comune, confermando la conclusione positiva con prescrizioni e condizioni della Conferenza di Servizi decisoria.
Nessuna obiezione ulteriore è stata mossa dalla Direzione Sanità. Anche perché nel frattempo era stata approvata la famosa delibera Tesei che ampliava la programmazione sanitaria regionale, prevedendo per la provincia di Terni 80 posti letto privati convenzionati e 42 liberi, per supportare la rete sanitaria pubblica in un'ottica di sussidiarietà.
La Regione - dice l'avvocatura comunale nella sua memoria difensiva - non ha sollevato ulteriori obiezioni in merito a queste comunicazioni preventive e al progetto di esecuzione edilizia della struttura della Clinica, accentuando così che il dissenso espresso in Conferenza si limitava a fasi successive differenti dal permesso a costruire (come l'autorizzazione all’esercizio, l’accreditamento e il convenzionamento).
Ci sono poi altri due aspetti determinanti in questa vicenda che, secondo l'amministrazione comunale, stanno portando a strumentalizzazioni politiche e a una narrazione parziale della vicenda.
Il primo aspetto: il Comune ribalta la tesi regionale secondo la quale Palazzo Donini si sarebbe mosso per tutelare la legittimità del percorso e la legalità degli atti. Secondo gli avvocati Gennari e Silvi, infatti, la Regione non avrebbe nemmeno dovuto prendere in considerazione la strada del TAR, ingerendosi di una materia (il rilascio del permesso a costruire) che è in capo alle prerogative di un'altra amministrazione.
La vulgata secondo la quale il Comune vorrebbe accreditare al servizio sanitario regionale i posti letto in via preventiva, viene smentita direttamente nel documento che chiarisce come Palazzo Spada, con la sua determina, abbia attivato la sola fase urbanistico-edilizia, distinta rispetto alle fasi sanitarie di autorizzazione all’esercizio e accreditamento, che restano sotto competenza regionale e potranno essere oggetto di successivi procedimenti (ed eventualmente di impugnativa se necessario).
Ma c'è di più: nel documento viene ricordato come la Regione non abbia attivato i rimedi normativi previsti dal legislatore per risolvere i contrasti emersi in sede di Conferenza di Servizi decisoria, conclusa con esito positivo (sia pure con prescrizioni e condizioni), come stabilisce la legge 241.
La Regione infatti avrebbe dovuto opporre il dissenso al Presidente del Consiglio dei Ministri entro dieci giorni dalla determinazione conclusiva della Conferenza e non direttamente con un ricorso giurisdizionale.
E ancora, il ricorso al TAR viene descritto dal Comune come tardivo, improprio, a posteriori e contrario ai principi di semplificazione, certezza e affidamento nei procedimenti pubblici, creando un indebito e dannoso aggravio burocratico.
La memoria sottolinea anche che la Regione non può contestare oggi in giudizio ciò che ha già accettato o trasformato in condizione nella propria determinazione conclusiva, confondendo ruoli e competenze nei vari servizi regionali.
C'è poi un altro elemento di strumentalizzazione politica e di travisamento del significato della determina Giorgini, che viene preso in esame nella memoria comunale. Si parla del famoso ricorso al TAR presentato dalla Ternana, allora sotto la gestione Bandecchi e la sentenza rispetto al quale è arrivata durante la presidenza D'Alessandro, per chiedere l'accreditamento preventivo dei posti letto assegnati alla Provincia di Terni.
La Ternana fu sconfitta per carenza di interesse, non essendo titolare di una clinica costruita e autorizzata e nemmeno di un permesso a costruire. Ma il TAR spiegò ancora una volta - proprio in quella sentenza - che si sarebbe dovuto seguire l'iter descritto all'inizio di questo articolo.
Il Comune sottolinea nella sua memoria che in quel giudizio non era parte in causa e che la questione dell’accreditamento riguarda - proprio come indicato dal TAR stesso - una fase successiva rispetto alla realizzazione edilizia della clinica. L'atto depositato chiarisce che la procedura in discussione col ricorso regionale si limita al rilascio del permesso a costruire, mentre l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale sono oggetto di procedimenti distinti, ai quali si accede solo una volta che la struttura sia stata realizzata e dotata dei requisiti previsti dalla normativa sanitaria vigente.
Insomma, il documento messo agli atti del TAR dall'avvocatura comunale di Terni ribalta completamente la visione dell'avvocatura perugina.
Palazzo Spada punta sul fatto che la competenza per il permesso edilizio è comunale e che la verifica regionale di compatibilità era stata espressa positivamente o comunque superata.
Sostiene poi che l'opposizione della Regione è basata su una confusione di competenze e su una mancata applicazione corretta della normativa vigente, che prevede semplificazione e certezza nei procedimenti.
E, infine, evidenzia che la Regione avrebbe violato i principi di collaborazione e correttezza tra enti pubblici nel procedimento.
Si tratta solo di alcuni dei temi posti alla base della costituzione in giudizio del Comune. Perché nelle 29 pagine redatte dagli avvocati Gennari e Silvi ci sono molte altre questioni messe in campo per sostenere le tesi di Palazzo Spada e la correttezza dell'agire dell'architetto Giorgini e dell'amministrazione. Temi che approfondiremo in altri articoli.