05 Oct, 2025 - 10:07

Perugia, firme false su cartelle Equitalia: la Corte d'Appello accoglie il ricorso di un cittadino e cancella oltre 5mila euro di debiti

Perugia, firme false su cartelle Equitalia: la Corte d'Appello accoglie il ricorso di un cittadino e cancella oltre 5mila euro di debiti

La Corte d’Appello di Perugia ha accolto parzialmente il ricorso di un cittadino che aveva impugnato sette cartelle esattoriali, emesse tra il 2003 e il 2011, sostenendo di non aver mai firmato le ricevute di notifica. Dopo un lungo iter giudiziario, i giudici umbri hanno riconosciuto la falsità di quattro firme e annullato le relative notifiche, per un importo complessivo superiore a 5.400 euro. Le restanti sottoscrizioni, invece, sono state ritenute autentiche e le corrispondenti cartelle confermate.

Le cartelle oggetto di contestazione riguardavano obblighi fiscali e sanzioni di diversa natura - tra cui contravvenzioni stradali, contributi previdenziali, imposte comunali e tasse automobilistiche - accumulate nell’arco di quasi dieci anni. Il contribuente, affermando di non aver mai ricevuto né firmato tali notifiche, aveva presentato una querela di falso, chiedendo che fosse accertata la non autenticità delle sottoscrizioni e, di conseguenza, dichiarata la nullità delle notifiche e dei debiti ad esse collegati.

Le questioni giuridiche: legittimazione, ammissibilità e prova grafologica

Nel pronunciamento, la Corte ha affrontato tre questioni giuridiche centrali.

In primo luogo, i giudici hanno affrontato il tema della legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che l’Ente può essere rappresentato in giudizio anche da avvocati del libero foro, senza la necessità di una preventiva delibera autorizzativa. Una precisazione che conferma la piena autonomia difensiva dell’amministrazione finanziaria.

Il secondo punto, di grande interesse pratico, riguarda l’ammissibilità della querela di falso su copie fotostatiche. La Corte ha chiarito che tale azione può essere validamente proposta anche in assenza dell’originale, senza che sia necessario disconoscere preventivamente la conformità della copia. Un principio che rafforza in modo significativo le garanzie di difesa dei contribuenti, consentendo di contestare l’autenticità di firme anche quando i documenti originali non siano disponibili.

Infine, il Collegio ha approfondito la questione del valore probatorio della perizia grafologica. A fronte di esiti divergenti tra consulenti tecnici, i giudici hanno disposto una nuova consulenza d’ufficio, accogliendo le osservazioni del perito di parte del contribuente e ordinando una revisione completa delle firme oggetto di contestazione.

L’esito della perizia e la decisione della Corte

La nuova consulenza grafologica, eseguita su copie fotostatiche ingrandite e di qualità non ottimale, ha portato a conclusioni decisive: quattro delle firme esaminate sono risultate false, mentre due sono state ritenute compatibili con la grafia del contribuente. La Corte d’Appello di Perugia, facendo proprie le risultanze della perizia, ha pertanto dichiarato nulle le notifiche relative alle firme apocrife, confermando invece la validità delle restanti.

In conseguenza di tale accertamento, i giudici hanno disposto l’annullamento di quattro cartelle esattoriali per un importo complessivo di 5.466,80 euro, comprendente debiti verso la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri (4.141,88 euro), tasse automobilistiche (874,03 euro), sanzioni per violazioni al codice della strada (348,25 euro) e imposte comunali (Ici) per 102,64 euro.

Le cartelle rimaste valide, per un totale di 1.347,69 euro, riguardano invece altri bolli auto e imposte comunali sulla pubblicità. La Corte ha inoltre revocato la sanzione pecuniaria di 20 euro precedentemente inflitta in primo grado, accogliendo integralmente le ragioni del contribuente su questo punto.

Il valore della prova grafologica su copie

La pronuncia della Corte d’Appello di Perugia riveste un rilievo giurisprudenziale significativo, in quanto ribadisce con chiarezza che la mancanza dell’originale non preclude l’accertamento della falsità di una firma. In altri termini, una perizia grafologica eseguita su copia - purché condotta con metodo tecnico rigoroso e valutata all’interno di un quadro probatorio coerente - può assumere piena valenza dimostrativa.

La decisione, oltre a risolvere il singolo contenzioso, rafforza le garanzie di difesa del contribuente, aprendo la possibilità di contestare notifiche e cartelle fondate su documenti di dubbia autenticità o non correttamente verificati. Si tratta di un orientamento destinato ad avere effetti rilevanti anche sul piano operativo: gli enti della riscossione saranno chiamati a potenziare i controlli sulla tracciabilità e la conservazione degli atti originali, garantendo maggiore trasparenza e affidabilità nelle procedure di notifica.

Digitalizzazione e tutela del contribuente

Il caso evidenzia in modo emblematico le criticità ancora presenti nelle procedure cartacee del sistema tributario italiano. La difficoltà nel garantire la conservazione sicura degli originali e la vulnerabilità a falsificazioni o errori materiali dimostrano quanto sia ormai urgente completare la transizione verso strumenti digitali certificati e tracciabili.

Un’adozione sistematica della posta elettronica certificata (PEC), delle notifiche telematiche e delle firme digitali qualificate rappresenterebbe un passo decisivo per ridurre drasticamente il rischio di contenziosi legati all’autenticità delle firme e alle irregolarità nelle notifiche. Al tempo stesso, favorirebbe una maggiore trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, rendendo il sistema di riscossione più efficiente, sicuro e moderno.

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Francesco Mastrodicasa
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