Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato dall’Ordine degli Agostiniani eremitani della Provincia dell’Umbria, confermando la piena legittimità dell’ordinanza sindacale emessa nel luglio 2023 dal Comune di Perugia. Il provvedimento imponeva all’Ordine l’immediata messa in sicurezza di un muro di contenimento in via del Bulagaio, giudicato pericolante, stabilendo l’obbligo di intervento urgente a tutela della pubblica incolumità.
Il muro al centro della controversia, alto circa nove metri, separa il terreno a monte - di proprietà dell’Ordine degli Agostiniani e adibito a orto - dal fondo sottostante. L’ordinanza n. 1361 del 26 luglio 2023 è stata emanata a seguito di un sopralluogo tecnico, che ha rilevato "gravose lesioni e un parziale distacco della muratura". Tali condizioni costituivano un rischio per i pedoni che percorrono il camminamento sottostante e per gli utenti del parcheggio di Porta Sant’Angelo, accessibile tramite servitù sul terreno a monte.
L’Ordine, assistito dall’avvocato Marco Paci, ha impugnato l’ordinanza chiedendone l’annullamento e un risarcimento superiore a 10.000 euro. Le principali obiezioni riguardavano la presunta mancanza di urgenza del provvedimento, l’individuazione ritenuta errata del soggetto obbligato a eseguire i lavori e la ripartizione delle responsabilità per il degrado del muro tra il Comune, i proprietari confinanti e la gestione della vegetazione rampicante presente sulla struttura.
Il Collegio del TAR ha respinto le argomentazioni difensive, confermando la piena legittimità dell’iter amministrativo seguito dal Comune. Nella propria decisione, i giudici hanno richiamato principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sindaco può esercitare i poteri d’urgenza non solo in presenza di un pericolo imminente e già manifestato, ma anche quando vi siano elementi probatori concreti che attestino un rischio potenzialmente grave, suscettibile di tradursi in un danno per la pubblica incolumità. A fondamento della decisione il Tar ha ritenuto decisivi gli esiti del sopralluogo tecnico, le fotografie e la relazione tecnica che documentavano fessurazioni profonde e parziali distacchi della muratura.
Le misure adottate - la transennatura della porzione a monte e il divieto di utilizzo del terrazzo a valle - sono state valutate come proporzionate e adeguate al presupposto cautelativo perseguito dall’amministrazione: non si è trattato di una sanzione, bensì di un intervento ripristinatorio volto a neutralizzare immediatamente una fonte di pericolo.
Sui profili patrimoniali, il TAR ha precisato un principio fondamentale: nell’ambito di un’ordinanza contingibile e urgente non è necessario accertare l’esatta titolarità dell’opera, quanto piuttosto individuare il soggetto che abbia la "materiale disponibilità" del bene e quindi la possibilità di eliminare la fonte di pericolo.
Nel caso in esame, tale soggetto è stato individuato nell’Ordine degli Agostiniani, proprietario del terreno a monte. Il Tribunale ha inoltre precisato che eventuali contestazioni sulla ripartizione delle spese tra confinanti o sulle responsabilità circa l’origine del degrado non rientrano nel rito d’urgenza amministrativo: si tratta di questioni di natura patrimoniale e risarcitoria che appartengono alla giurisdizione civile e dovranno essere valutate separatamente nelle sedi opportune.
Il TAR ha ribadito che l’ordinanza comunale ha natura esclusivamente ripristinatoria e cautelare, volta a eliminare una fonte di pericolo. Il Comune non era obbligato a indagare sulle cause del degrado prima di intervenire, essendo sufficiente la documentazione tecnica che attestasse il rischio per la sicurezza pubblica.
Per il Comune, la pronuncia rappresenta una chiara conferma della legittimità di intervenire anche in presenza di rischi potenziali, rafforzando la facoltà di adottare provvedimenti tempestivi a tutela della collettività.
Allo stesso tempo, la sentenza ribadisce per proprietari e gestori di aree con elementi strutturali adiacenti a spazi pubblici l’obbligo inderogabile di vigilanza e manutenzione, sotto pena di subire misure cautelari d’urgenza a loro carico.
Alla parte ricorrente restano comunque aperte le vie civili per richiedere la ripartizione delle spese o il risarcimento di eventuali danni; tuttavia, tali questioni non compromettono né mettono in discussione la legittimità dell’intervento sindacale, che rimane pienamente valido e necessario per prevenire rischi per la sicurezza pubblica.