Un alterco violento tra le mura del proprio ristorante, le minacce reciproche e quel gesto inequivocabile di mimare una pistola con le dita (che abbiamo ricostruito nella nostra copertina). Un singolo episodio, consumato nella provincia di Terni, è bastato a far scattare il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Lo ha stabilito il Tar dell’Umbria, confermando il provvedimento di rigore emesso dalla Prefettura di Terni nei confronti di un ristoratore. Per i giudici amministrativi, la gravità del fatto è sufficiente a sorreggere il giudizio di inaffidabilità richiesto dall’articolo 39 del TULPS, sancendo un principio netto della cronaca giudiziaria: quando ci sono di mezzo le armi da fuoco, la prevenzione passa sopra anche al successivo ritiro della querela da parte della vittima. La condotta aggressiva rappresenta infatti un segnale concreto di scarso autocontrollo che legittima la misura interdittiva dello Stato, adottata in chiave preventiva a tutela della pubblica sicurezza. Il ricorso dell'uomo è stato quindi respinto, mentre le spese di giudizio rimangono compensate.

La vicenda affonda le radici in uno scontro verbale ravvicinato, avvenuto all'interno di un locale del Ternano gestito dal ricorrente insieme alla compagna. Quello che doveva essere un normale confronto lavorativo si è trasformato in un faccia a faccia ad altissima tensione con lo chef della struttura. Secondo le testimonianze raccolte tra i dipendenti e i familiari presenti, i due si sarebbero insultati pesantemente, arrivando a scambiarsi minacce di morte e venendo divisi prima di arrivare allo scontro fisico. Pochi giorni dopo l'accaduto, lo chef ha denunciato il titolare per minacce e percosse. Sebbene la querela sia stata ritirata tre mesi più tardi, a seguito di una diffida legale inviata dalla società che gestisce l'attività, la macchina della pubblica sicurezza si era ormai messa in moto. La Prefettura di Terni ha così adottato il divieto di detenzione di armi, ritenendo che l'uomo non offrisse “attualmente adeguate garanzie di sicurezza e affidabilità circa la corretta custodia delle armi e munizioni in suo possesso con potenziale abuso delle stesse”.
A far propendere l'autorità amministrativa per la linea della massima fermezza è stato un dettaglio specifico emerso dalle indagini: l'accusato avrebbe mimato il gesto della pistola verso lo chef, pronunciando la frase “ti ammazzo”. Un comportamento confermato non solo dalla vittima, ma anche dal racconto di un altro dipendente del ristorante, ritenuto imparziale dai magistrati. Il Ministero dell’Interno, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento ex articolo 39 del TULPS. Contro questo divieto, il ristoratore, assistito dall’avvocato Giada Crocione, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo, evidenziando la propria condizione di cittadino incensurato, lavoratore, appassionato di caccia e titolare di certificati tecnici di idoneità al maneggio delle armi da fuoco, sostenendo di essere stato in realtà la vittima dell'alterco e contestando la mancanza di un'autonoma valutazione da parte della Prefettura.

La Prima Sezione del Tar dell’Umbria, presieduta dal magistrato Pierfrancesco Ungari (in qualità di presidente ed estensore) insieme al consigliere Daniela Carrarelli e al referendario Elena Daniele, ha respinto il ricorso giudicandolo del tutto infondato. Nella sentenza viene chiarito che non spetta al giudice amministrativo stabilire in che misura andassero distribuite le responsabilità penali della serata, ma valutare l'oggettività del comportamento in chiave prudenziale. Secondo i giudici, una simile condotta manifesta “in modo inequivocabile un insufficiente autocontrollo, col rischio di cedere alla pulsione di farne uso in situazioni di conflitto”. Il tribunale ha ribadito che la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza ha un carattere prettamente preventivo. Di conseguenza, i passati titoli sportivi e l'assenza di carichi pendenti non possono controbilanciare un simile episodio di instabilità emotiva. Il ricorso è stato dunque respinto, confermando il ritiro preventivo delle armi, mentre le spese di giudizio sono state compensate.