01 May, 2026 - 15:00

Fallimento Ternana, il debito indicato nella perizia dell'esperto sportivo è "indicativo e provvisorio". Decidono Covisoc e Federcalcio

Fallimento Ternana, il debito indicato nella perizia dell'esperto sportivo è "indicativo e provvisorio". Decidono Covisoc e Federcalcio

Sulle possibilità di salvataggio della Ternana c'è un elemento determinante che finora è sfuggito ai più. La quantificazione definitiva dell'effettivo debito sportivo, necessario per ottenere l'affiliazione e l'attribuzione del titolo sportivo, compete in via esclusiva alla FIGC. Nello specifico, l'ammontare finale verrà deciso attraverso un confronto (o contraddittorio) diretto tra la società acquirente e la Federcalcio, all'esito delle relative verifiche effettuate dagli organi federali.

Che cosa significa? Il primo a evocare la possibilità di una riduzione dell'ammontare debitorio da pagare entro il 6 giugno e poi negli anni a venire attraverso le rateizzazioni, era stato il sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Lo aveva fatto in un passaggio del suo appello all'imprenditoria locale a presentarsi all'asta giudiziale del 13 maggio con un passaggio suggestivo, in cui aveva parlato genericamente di una disponibilità del gruppo rossoverde o almeno di una parte di esso, a venire incontro ai potenziali acquirenti.

Avevamo cercato di spiegare cosa intendesse il sindaco Stefano Bandecchi, evidenziando che dopo il 25 maggio e prima del 6 giugno (data del saldo definitivo dei debiti federali e della verifica delle condizioni per le iscrizioni ai campionati) ci sarebbe uno spazio temporale per rinegoziare alcune pattuizioni che riguardano due parti private: la nascente società e i tesserati.

Il confronto diretto con la FIGC per ottenere il titolo sportivo e la relazione dell’esperto

Ma non è questa l'unica novità e l'unica speranza di ridurre il perimetro del debito sterilizzato nella sua relazione di perizia dall'esperto sportivo dottor Maurizio De Filippo. È infatti proprio la sua relazione a tenere viva una fiammella di speranza nella parte in cui specifica che per la curatela la parola finale spetta alla Federcalcio, secondo le norme federali.

"I valori individuati nella presente relazione - spiega De Filippo - sono da considerarsi provvisori e potenzialmente soggetti a futuri aggiustamenti, anche per tenere conto dei debiti/crediti maturati nel corso dell’esercizio provvisorio in forza della continuazione dell’attività sportiva fino al termine della stagione. Occorre precisare che la determinazione definitiva dell’effettivo debito sportivo in capo alla Società che vorrà ottenere l’affiliazione ai sensi dell’art. 52 delle NOIF deve considerarsi in ogni caso rimessa al confronto tra la società e la FIGC all’esito delle relative verifiche".

Le verifiche della Covisoc e i termini del 6 giugno: poi interlocuzione o contraddittorio con la Federazione

In pratica cosa succederà prima del 6 giugno? Per la serie C, le verifiche sui requisiti economico finanziari passano dalla Covisoc, mentre quelle su impianti e criteri sportivo organizzativi passano dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi. Con la subconcessione annuale di Stadium alla Ternana, il problema dell'utilizzo del Liberati è da considerarsi superato. Resta dunque lo scoglio Covisoc.

È proprio con gli ispettori della commissione che controlla i conti ai fini dell'iscrizione al campionato e secondo i parametri del Sistema Licenze Nazionali della FIGC, che deve essere verificato il "debito sportivo" quantificato dall'esperto.

Cosa dovrà presentare la nuova proprietà? Le ricevute dei pagamenti effettuati o una fideiussione bancaria a prima richiesta con l'intero ammontare del dovuto oppure un assegno circolare che copra l'intera somma.

A prescindere dal subentro per le scadenze future, le norme della FIGC per l'iscrizione al campionato impongono che, in caso di rateazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate o Riscossione, tutte le rate già scadute al 31 maggio 2026 debbano essere comunque pagate. Attenzione però, nello specifico, l'ammontare finale verrà deciso attraverso un confronto (o contraddittorio) diretto tra la società acquirente e la FIGC, all'esito delle relative verifiche effettuate dalla Covisoc.

Le 12 voci del debito sportivo e i requisiti di onorabilità per i futuri acquirenti

Le componenti del "debito sportivo" individuate dalla relazione dell'esperto, basate sui criteri del Sistema Licenze Nazionale 2026/2027, sono ben 12.

La lista stilata dall'esperto, ad una prima sommaria analisi, include però anche voci che normalmente non sono oggetto di controllo Covisoc (è bene precisare che potrebbero diventarlo nel caso specifico, essendo la società reduce da una serie di penalizzazioni per mancato rispetto dei termini di pagamento, ma soprattutto sotto procedura di liquidazione giudiziale, ndr). È il caso, per esempio, dei debiti IVA non direttamente connessi all'acquisto di servizi fondamentali e obbligatori per l'attività sportiva (come Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari, Preparatori Atletici, Dirigente Responsabile Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Ufficio Stampa, Settore Giovanile e altre figure specifiche), oppure quello del debito IRES, IRAP e IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali relative agli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. In questo caso si tratta di debiti "societari" con fisco ed erario, dei quali è possibile chiedere verifica agli organismi federali.

Secondo la perizia dell'esperto, anche in questo caso, in presenza di rateazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate o Riscossione, vanno onorate le rate scadute al 31 maggio 2026. Ma in una situazione "normale" queste voci non sarebbero oggetto di controlli Covisoc, quindi una interlocuzione sarebbe comunque possibile per provare a ridurre l'esposizione debitoria.

Infine una curiosità, per poter partecipare all'asta e ottenere il titolo sportivo, l'acquirente deve rispettare stringenti requisiti di onorabilità previsti dalle norme federali, che vanno dichiarati espressamente nell'offerta d'acquisto.

Nello specifico, l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF) impone che i soci e gli amministratori della nuova società non debbano aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, amministratore o dirigente con poteri di rappresentanza (ovviamente non vale per i dirigenti sportivi senza potere di firma) in società calcistiche che abbiano subito provvedimenti di esclusione dai campionati o la revoca dell’affiliazione dalla FIGC.

Oltre a questo specifico "prerequisito calcistico", l'offerente è tenuto a inserire nell'offerta delle espresse dichiarazioni in cui attesta di possedere i requisiti di onorabilità generali richiesti dalla normativa sportiva e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Infine, che sia chi presenta l'offerta, sia l'eventuale società a cui verrà intestata l'azienda, siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per l'attribuzione del titolo sportivo.

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Federico Zacaglioni
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