Tra carte, ricorsi e interpretazioni, il progetto Stadio-Clinica di Terni è tornato al centro del dibattito pubblico. Per fare chiarezza sulle domande che ci vengono sempre più spesso rivolte dai nostri lettori e dai tifosi, abbiamo analizzato i documenti ufficiali: la determina dirigenziale del responsabile unico del procedimento del Comune di Terni del 23 luglio 2025 impugnata dalla Regione Umbria, la convenzione sottoscritta tra Comune di Terni e Ternana Calcio Spa, il Piano economico finanziario del progetto, il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi del 2022, la legge n. 241/1990 che regola il funzionamento delle Conferenze dei servizi e la legge Stadi e successive modifiche e integrazioni.
Per sgombrare il campo dagli equivoci, non siamo entrati minimamente e volutamente nel merito dei contenuti del ricorso della Regione Umbria e non abbiamo interpellato e ascoltato i legali di Comune di Terni e Ternana Calcio. Ciò per mantenere la massima oggettività possibile nel rispondere alle domande che ci sono state poste. Abbiamo sottoposto le risposte alla revisione di legali indipendenti ed esperti del settore del project financing.
Ecco la terza e ultima parte della nostra ricostruzione relativa al nuovo Stadio Liberati, al piano economico-finanziario e al presunto conflitto d'interessi.
La scelta di progettare il nuovo stadio “Libero Liberati” con una capienza di 18.000 posti non è casuale, né legata esclusivamente alla media storica degli spettatori della Ternana Calcio (che negli ultimi anni si attesta tra i 5.000 e i 7.000 presenze reali per gara).
L’analisi contenuta nel Piano Economico-Finanziario (PEF) allegato alla convenzione spiega in modo chiaro le motivazioni strategiche, economiche e tecniche alla base di tale dimensionamento.
Il progetto è stato elaborato in coerenza con i requisiti infrastrutturali previsti dal D.Lgs. 38/2021 (“Legge Stadi”), che incentiva impianti polifunzionali e idonei alle competizioni UEFA o Serie A/B.
Una capienza sotto i 16.000 posti non sarebbe stata compatibile con la classe di omologazione richiesta da FIGC e Lega B, né con gli standard CONI per eventi extra-calcistici.
Il PEF chiarisce inoltre che lo stadio è progettato come impianto polifunzionale outdoor, capace di ospitare concerti, eventi sportivi minori, competizioni di rugby o calcio femminile, congressi e attività economiche permanenti (ristorazione, retail, naming rights).
Il dimensionamento da 18.000 posti è parte del modello di sostenibilità economico-finanziaria: i margini di ricavo da naming rights, subcontracting, parcheggi e locazioni dipendono dalla scala dell’impianto.
Una taglia inferiore non avrebbe garantito la bancabilità del progetto né la tutela del capitale investito.
In sintesi, lo stadio - operativo tra il 2028 e il 2032, in coincidenza con la domanda per gli impianti dell’Europeo 2032 - garantiràsecondo il promotore crescita futura del bacino spettatori, flessibilità gestionale e attrattività commerciale per eventi nazionali e partnership.
L’autorizzazione e l’accreditamento della clinica sono elementi essenziali per la tenuta finanziaria dell’intervento, ma la loro mancata concessione non danneggerebbe direttamente il patrimonio del Comune, che dispone di coperture contrattuali, fideiussorie e assicurative.
L’articolo 31 della Convenzione prevede una garanzia fideiussoria del 10% del valore dell’investimento (circa 4,1 milioni €) e polizze assicurative obbligatorie a copertura di danni e mancata realizzazione delle opere.
In caso di inadempienza, il Comune può risolvere il contratto, incamerare la garanzia e rivalersi sui beni realizzati e sui finanziamenti attivi.
La demolizione è prevista per stralci funzionali, in parallelo ai lavori di ricostruzione, quindi non può avvenire una demolizione totale senza l’avvio dei nuovi lotti.
Il rischio per il Comune è indiretto, legato alla possibile perdita di sostenibilità economica dell’operazione, ma tutti i rischi di costruzione e finanziamento sono a carico del concessionario privato.
Nei documenti della convenzione risulta un contratto di comodato d’uso gratuito tra Ternana Women e Ternana/Stadium, che consente la presentazione dei titoli edilizi e l’avvio delle procedure.
È stato inoltre definito un accordo vincolante tra Ternana Women e la famiglia Rizzo, che sarà perfezionato dopo la restituzione dei canoni anticipati e il pagamento del terreno.
La futura trascrizione notarile o conferimento societario a favore della Stadium S.p.A. o dei Rizzo eliminerà ogni coinvolgimento amministrativo della Ternana Women, che attualmente - seppur ancora proprietaria del terreno su cui sorgerà la clinica - non ne dispone avendone ceduto il comodato gratuito a Stadium.
Dal Piano ecomico e finanziario emerge che il contributo di 14 milioni di euro derivante dalla clinica rappresenta una plusvalenza fondamentale per garantire l’equilibrio economico dell’intero progetto “stadio-clinica”. L’importo, derivante dalla cessione del ramo d’azienda “Clinica” da parte della Ternana, viene versato in dieci rate annuali costanti con interessi al 5,35%, costituendo un incremento di capitale sociale della Stadium S.p.A. (equity).
Queste somme servono a:
coprire parte dei costi complessivi d’investimento (43,6 milioni Euro IVA esclusa);
sostenere la liquidità iniziale per spese tecniche e oneri finanziari;
ridurre il debito bancario e migliorare gli indicatori di bancabilità (DSCR 1,0 e TIR 4,75%).
Questi 14 milioni fungono da leva di capitale per coprire i flussi negativi nella fase di costruzione e avvio gestione. Il PEF prevede anche ricavi aggiuntivi per Stadium S.p.A., provenienti da:
locazione aree commerciali (circa 1 milione Euro/anno);
ristorazione (310.000 Euro/anno);
subconcessione alla Ternana Calcio (390.000 Euro/anno);
naming rights (424.000 Euro/anno);
ricavi da parcheggi (25.000 Euro/anno);
altri servizi accessori (eventi, pubblicità, affitti temporanei).
Complessivamente, i ricavi ricorrenti annui (oltre ai proventi derivanti dalla clinica) oscillano intorno ai 2,2 milioni di euro, con adeguamenti per inflazione. Il PEF è stato asseverato da una società di revisione abilitata.
Sì. L’architetto Piero Giorgini, in qualità di RUP, ha operato con il supporto di consulenti esterni qualificati sul versante tecnico-finanziario (ACG Auditing Consulting Group S.r.l., Grant Thornton) e legale (Avvocatura comunale), conformemente all’art. 16, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Tali verifiche indipendenti fanno parte del fascicolo amministrativo che ha portato alla sottoscrizione della convenzione.