26 Oct, 2025 - 16:25

Dossier Stadio-Clinica, cosa dicono le carte: un percorso per districarsi tra atti, leggi e domande dei tifosi - Il conflitto istituzionale (2)

Dossier Stadio-Clinica, cosa dicono le carte: un percorso per districarsi tra atti, leggi e domande dei tifosi - Il conflitto istituzionale (2)

Tra carte, ricorsi e interpretazioni, il progetto Stadio-Clinica di Terni è tornato al centro del dibattito pubblico. Per fare chiarezza sulle domande che ci vengono sempre più spesso rivolte dai nostri lettori e dai tifosi, abbiamo analizzato i documenti ufficiali: la determina dirigenziale del responsabile unico del procedimento del Comune di Terni del 23 luglio 2025 impugnata dalla Regione Umbria, la convenzione sottoscritta tra Comune di Terni e Ternana Calcio Spa, il Piano economico finanziario del progetto, il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi del 2022, la legge n. 241/1990 che regola il funzionamento delle Conferenze dei servizi e la legge Stadi e successive modifiche e integrazioni.

Per sgombrare il campo dagli equivoci, non siamo entrati minimamente e volutamente nel merito dei contenuti del ricorso della Regione Umbria e non abbiamo interpellato e ascoltato i legali di Comune di Terni e Ternana Calcio. Ciò per mantenere la massima oggettività possibile nel rispondere alle domande che ci sono state poste. Abbiamo sottoposto le risposte alla revisione di legali indipendenti ed esperti del settore del project financing.

Ecco la seconda parte della nostra ricostruzione relativa al conflitto istituzionale e alle procedure seguite in questa vicenda.

La Regione dell’Umbria ha impugnato dinanzi al TAR dell’Umbria la determina comunale del luglio 2025, dopo averla ricevuta per conoscenza dal Comune di Terni. Sulla base della legge 241, la Regione avrebbe potuto proporre un percorso istituzionale diverso alla controparte?

Nell’ambito del progetto “Stadio–Clinica” la determinazione dirigenziale n. 2088/2025 del Comune di Terni è stata inviata per conoscenza alla Regione Umbria, proprio per consentire eventuali valutazioni in sede amministrativa. Qualora la Regione avesse ritenuto che le prescrizioni della Conferenza dei Servizi (2022) non fossero state legittimamente superate dalla DGR 1399/2023, avrebbe potuto attivare questa procedura di opposizione entro i termini di legge.
Ciò avrebbe generato una nuova fase di confronto istituzionale per riesaminare tecnicamente l’atto, senza bisogno di adire subito la giustizia amministrativa ordinaria.

La legge attribuisce particolare rilievo al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, specie tra Regioni ed enti locali, imponendo loro di cercare soluzioni negoziali prima del contenzioso. Il ricorso immediato al TAR rappresenta una scelta di natura conflittuale ma non obbligata: l’ordinamento incentiva la composizione interistituzionale come strumento prioritario per risolvere i dissensi su procedimenti complessi.

Pertanto, la Regione Umbria avrebbe potuto chiedere formalmente la sospensione dell’efficacia della determina e convocare una riunione ex art. 14-quinquies con il Comune di Terni e le altre amministrazioni coinvolte. La presentazione del ricorso al TAR, che costituisce un rimedio successivo e residuale, è considerato dalla normativa come l'atto ultimo da esperire nel caso in cui fosse fallita la mediazione amministrativa.

In sintesi, la legge 241/1990 offriva alla Regione uno strumento di dialogo e composizione negoziale con il Comune, idoneo a definire il dissenso in via amministrativa, evitando un contenzioso giudiziario.

Si sostiene da più parti che la Conferenza dei servizi del 2022 non si sia conclusa con un unico parere positivo al progetto, ma con parere positivo sulla costruzione dello stadio e diniego sulla clinica privata/casa di cura. È possibile?

Non è corretto sostenere che la Conferenza dei Servizi 2022 abbia espresso un doppio esito – ok stadio/no clinica –: il verbale attesta un esito unico e positivo con prescrizioni, tra cui la condizione di compatibilità sanitaria della clinica da verificarsi tramite futura programmazione regionale.

Il parere sullo stadio è immediatamente favorevole, quello sulla clinica è favorevole con condizione sospensiva: la compatibilità della clinica dipende dalla successiva programmazione sanitaria regionale. Solo dopo la DGR 1399/2023 la condizione risulta superata per il Comune.

Richiami di “diniego” sono quindi imprecisi: la Conferenza non ha rigettato la parte clinica, ma ne ha sospeso l’efficacia subordinandola ad atti programmatici regionali.

Il Piano economico e finanziario allegato alla convenzione prevede che l’intero equilibrio economico-finanziario del progetto di costruzione e gestione dello stadio non possa prescindere dalla realizzazione e messa a reddito della clinica.
La sostenibilità dell’operazione pubblica è quindi fortemente legata alla componente privata-sanitaria, e non è tecnicamente strutturato un equilibrio “alternativo” solo stadio senza clinica.

Nell’ambito di questo procedimento, potrebbe essere costruita solo la clinica senza realizzare l’intervento di riqualificazione del nuovo stadio?

Non è consentita la realizzazione autonoma della clinica senza il nuovo stadio nell’ambito del project financing convenzionato. Qualsiasi modifica di questo principio richiederebbe una nuova procedura autorizzativa, una nuova conferenza dei servizi e una revisione integrale della convenzione e dei suoi presupposti amministrativi e finanziari.

In conclusione: la clinica privata prevista dal progetto può essere realizzata solo come parte complementare e integrata del nuovo stadio e non può procedere autonomamente in mancanza delle opere pubbliche previste.

È previsto l’impegno di fondi pubblici in questa operazione di project financing?

Dall’analisi approfondita degli atti ufficiali allegati - convenzione, piano economico-finanziario e determina n. 2088/2025il project financing è interamente privato, con copertura finanziaria attraverso equity e debito bancario in capo alla società di scopo Stadium S.p.A.. Il solo apporto pubblico reale riguarda il contributo di 1,37 milioni di euro da RFI destinato alla realizzazione del sottopasso carrabile e della riqualificazione di Viale dello Stadio, opere pubbliche già previste e cofinanziate nell’ambito dei programmi di mobilità urbana, non nello schema di finanza del project.

L’apporto del Comune è di natura concessoria e fiscale, mentre il capitale e il rischio operativo rimangono interamente a carico del concessionario privato Stadium S.p.A.

Il capitale investito totale è 43,6 milioni di euro, di cui 18 milioni come apporto di mezzi propri (capitale sociale e riserve). Il restante 60 % deriva da un finanziamento bancario in trattativa con l’Istituto per il Credito Sportivo a 25 anni, con tasso medio del 5,3 %.

Il Comune di Terni non eroga contributi economici o capitali diretti, ma fornisce vantaggi non monetari che rientrano nella logica del partenariato: la cessione gratuita del diritto di superficie sull’area pubblica, esonero dagli oneri di costruzione e urbanizzazione, nonché dalle imposte sugli immobili e sulla pubblicità legate agli interventi, come previsto dalla “Legge Stadi” (D.Lgs. 38/2021).

Tali agevolazioni costituiscono un riconoscimento patrimoniale e fiscale, ma non un trasferimento di fondi pubblici o di bilancio comunale.

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Federico Zacaglioni
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