Si è aperta questa mattina, davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Perugia, il procedimento relativo allo scandalo dei cavalli macellati illegalmente, un’inchiesta che la Procura ha ricondotto all’ipotesi di una associazione a delinquere con base operativa nel territorio perugino e ramificazioni in diverse aree del Paese.
L’udienza preliminare, fissata per le ore 10.00, rappresenta il primo snodo giudiziario di un caso che intreccia presunti maltrattamenti animali, irregolarità nella macellazione e ipotesi di reati contro la salute pubblica.
Secondo quanto ricostruito nell’atto di imputazione, gli inquirenti avrebbero individuato una organizzazione strutturata, composta da quattro imputati, che avrebbe operato con modalità sistematiche per procurarsi equini destinati alla macellazione, eludendo i controlli previsti dalla normativa sanitaria e amministrativa.
Il reato principale contestato è quello di associazione a delinquere ai sensi dell’articolo 416 del Codice penale, ipotesi che presuppone un vincolo stabile tra più soggetti finalizzato alla commissione di una pluralità di delitti. Oltre a tale contestazione, figurano reati legati alla tutela degli animali e alla sicurezza pubblica.
Tra i capi d’accusa richiamati dall’avvocato Cristiano Ceriello, presidente del P.A.I., rientrano quelli previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale.
In particolare, agli imputati viene contestato il "maltrattamento di equini, sottoposti per crudeltà e senza necessità a trattamenti consistiti nel trasporto disagevole in ragione del mezzo, lunghezza del tragitto in precarie condizioni, al fine di procurarsi un lucro illecito a seguito della loro macellazione illegale".
La Procura ipotizza dunque non solo una gestione irregolare della filiera, ma anche condotte lesive del benessere animale, aggravate dalla finalità di profitto.
Ulteriore profilo centrale dell’inchiesta riguarda la presunta immissione sul mercato di carne equina proveniente da animali non idonei al consumo umano.
Nel capo d’imputazione è richiamato l’articolo 444 del Codice penale in relazione "al commercio di cose pericolose per la salute, destinando alla macellazione animali non impiegabili per il consumo alimentare umano…". A ciò si aggiungono le contestazioni di cui agli articoli 479 e 491-bis c.p., relativi a falso ideologico e utilizzo di documentazione informatica o amministrativa contraffatta, che sarebbe stata impiegata - secondo l’accusa - per aggirare i controlli sanitari e legittimare formalmente la macellazione.
Il quadro accusatorio prospetta quindi una possibile violazione delle norme a tutela della tracciabilità alimentare, con potenziali rischi per i consumatori.
Nel procedimento, si inserisce formalmente il P.A.I., che ha annunciato la costituzione di parte civile. L’associazione, attraverso il suo presidente, aveva già presentato denuncia, contribuendo a portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria i fatti oggetto dell’inchiesta.
Secondo quanto reso noto, la costituzione mira a tutelare sia gli interessi legati alla protezione degli animali sia quelli connessi alla sicurezza alimentare e alla trasparenza della filiera. L'avvocato Ceriello sottolinea la gravità del procedimento, evidenziando come il caso si collochi tra quelli di maggiore rilievo degli ultimi anni nel settore dei reati contro gli animali e contro la salute pubblica.
L'udienza preliminare costituisce uno dei passaggi più delicati dell’intero iter processuale. In questa sede il Giudice dell’Udienza Preliminare è chiamato a verificare la solidità dell’impianto accusatorio costruito dalla Procura, valutando se gli elementi raccolti nel corso delle indagini siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio oppure se ricorrano i presupposti per una diversa definizione del procedimento, secondo quanto previsto dall’ordinamento.
Si tratta, in sostanza, di una fase filtro, nella quale si confrontano le tesi dell’accusa e quelle della difesa. Gli imputati, attraverso i propri legali, potranno sollevare eccezioni, depositare memorie, produrre documentazione e avanzare richieste istruttorie o riti alternativi. Parallelamente, le parti civili formalizzeranno le istanze risarcitorie e le proprie richieste di tutela.
Nel caso in cui il Gup disponga il rinvio a giudizio, il procedimento entrerà nella fase dibattimentale, cuore del processo penale, caratterizzata dall’assunzione delle prove in contraddittorio tra le parti: verranno escussi i testimoni, analizzati gli atti acquisiti e discusse eventuali consulenze e perizie tecniche, fino alla decisione finale del collegio giudicante o del giudice monocratico competente.