Otto anni di Daspo cancellati in poche pagine. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento che il Questore di Terni aveva inflitto a M.C., tifoso della Ternana, dopo i disordini del 31 agosto 2025 al termine della partita con l’Ascoli. Per i giudici della terza sezione penale - presidente Gastone Andreazza, relatrice Valeria Bove - la convalida disposta dal Gip del Tribunale di Terni non regge al vaglio di legalità: si fonda su un controllo soltanto formale e su atti che in realtà non sono mai stati messi a disposizione del giudice. Nel frattempo, in attesa che un nuovo Gip riesamini il caso, resta sospeso l’obbligo di presentazione in Questura che gravava sul tifoso.

La vicenda nasce dagli scontri di fine agosto, quando un centinaio di ultrà locali avrebbero aggredito le forze dell’ordine fuori dallo stadio “Libero Liberati” con lanci di fumogeni, petardi, sassi e bottiglie. Alla violenza, secondo la ricostruzione della Questura, avevano assistito famiglie e minori. M.C. fu individuato come uno dei partecipanti attivi: ripreso mentre avanzava verso gli agenti con il volto travisato e una cintura con la fibbia in mano, venne deferito per resistenza aggravata e violazione delle leggi speciali in materia di ordine pubblico. Il 15 ottobre 2025 il Questore firmò il Daspo della durata eccezionale di otto anni, con obbligo di presentazione quotidiana in Questura. Il Gip convalidò l’11 gennaio scorso. Poi il ricorso presentato dagli avvocati Giovanni Adami e Lorenzo Filippetti, che ha portato la parola finale fino a piazza Cavour.

Il cuore della decisione sta nella violazione dei principi fissati dalle Sezioni Unite. Secondo la Cassazione, il Gip di Terni non ha effettuato quel controllo pieno e sostanziale richiesto dall’articolo 13 della Costituzione e dalla celebre sentenza “Labbia” del 2004. In particolare, i giudici di legittimità ricordano che, quando si convalida un Daspo con obbligo di presentazione, occorre verificare quattro profili: necessità e urgenza del provvedimento, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità delle condotte e loro riconducibilità alle ipotesi di legge, congruità della durata della misura. E invece, scrive la terza sezione, il Gip si è limitato a richiamare i passaggi del decreto questorile, senza spiegare perché li condivideva. “Non basta una motivazione per relationem che copi il decreto”, si legge nel provvedimento.
Il punto più grave, però, riguarda i video di videosorveglianza. Nel provvedimento di convalida, il giudice ternano afferma di averli visionati e di avervi ricavato la prova del comportamento minaccioso del tifoso. Peccato che quei filmati, secondo quanto accertato dalla Cassazione, non risultino nel fascicolo trasmesso al giudice né, oggi, alla Suprema Corte. “La motivazione sulla riconducibilità delle condotte a M.C. non regge, perché poggia su atti che in realtà non sono stati messi a disposizione del giudice”, sottolinea la sentenza. Un vuoto probatorio che da solo sarebbe bastato a far crollare l’intera impalcatura.
La Procura generale presso la Cassazione, con il sostituto procuratore Mariella De Masellis, aveva chiesto l’annullamento limitatamente all’eccesso della durata - otto anni - ritenendo che non fossero stati indicati i presupposti per superare il limite ordinario di cinque anni previsto dalla legge. Su questo punto, la Cassazione compie un distinguo. I giudici osservano che dal decreto emerge un elemento che la Procura generale aveva sottovalutato: M.C. era già stato destinatario di un precedente Daspo del Questore di Terni, in vigore dal 2020 al 2022. Si tratta di un dato che, in astratto, consente di derogare al limite ordinario.
Eppure, anche su questo fronte la motivazione del Gip si rivela carente. La Corte richiama i criteri indicati dalla Consulta e spiega che la semplice esistenza di un precedente divieto non basta a giustificare una durata così lunga. Occorre una verifica concreta dell’attuale pericolosità. E qui si torna al problema di fondo: senza i video, senza un controllo sostanziale, quella verifica non è mai stata fatta. “Il semplice fatto che l’indagato abbia assistito alla partita nella sede del gruppo ultras coinvolto negli scontri non basta per attribuirgli le condotte violente contestate”, scrivono i giudici. Né può pesare, in questa fase, il Daspo precedente: “potrà essere valutato solo dopo aver accertato in modo legittimo se il nuovo decreto questorile sia fondato”.

Il collegio difensivo - gli avvocati Adami e Filippetti - ha evidenziato come la Cassazione abbia riaffermato un principio elementare: nessuna restrizione della libertà personale può reggersi su atti che il giudice non ha nemmeno potuto esaminare. Per i difensori, l’annullamento con rinvio rappresenta un’occasione per ricostruire su basi legittime l’intero fascicolo, a partire dalla verifica effettiva dei filmati di videosorveglianza.
La terza sezione ha disposto il rinvio al Tribunale di Terni in diversa composizione. Il nuovo giudice dovrà verificare, alla luce delle evidenze effettivamente disponibili, se e in che termini M.C. abbia preso parte ai disordini del 31 agosto 2025. In attesa di questo nuovo esame, resta sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore del 15 ottobre 2025 limitatamente all’obbligo di presentazione in Questura. Per il tifoso ternano, almeno per ora, cade il peso di una presenza quotidiana davanti agli agenti. Il Daspo, formalmente ancora in piedi, pende però su una motivazione che la Cassazione ha definito inconsistente.