Non è la parola fine, ma un nuovo e complesso capitolo giudiziario per un imprenditore ternano coinvolto nel crac della “Bay Barb”, una società in accomandita semplice del Ternano finita in liquidazione coatta nel 2016. La Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello di Perugia, lo scorso febbraio, aveva confermato la condanna a tre anni per bancarotta fraudolenta documentale a carico di T.P. , già socio accomandatario della società, difeso dall'avvocato Francesco Donzelli.
I giudici di piazza Cavour, accogliendo i rilievi della difesa, hanno imposto un nuovo esame del caso, partendo da un presupposto giuridico fondamentale: la corretta qualificazione del reato. Perché non tutte le bancarotte sono uguali, e la distinzione tra una condotta fraudolenta e una semplicemente negligente può cambiare radicalmente il destino processuale di un imputato.

Al cuore della vicenda, ora tornata in secondo grado, c’è un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte ma che, secondo i giudici di legittimità, sarebbe stato applicato in modo erroneo dalla magistratura perugina. La bancarotta fraudolenta documentale, quella più grave, presuppone scritture contabili mancanti o tenute in modo tale da rendere impossibile ricostruire il patrimonio e il movimento d’affari, ma richiede anche una condotta consapevole e dolosa. La bancarotta documentale semplice, invece, è una fattispecie meno severa che riguarda irregolarità o omissioni dovute a negligenza, imperizia o semplice inosservanza degli obblighi di legge.
La quinta sezione penale della Cassazione, con il consigliere relatore Luciano Cavallone, ha censurato la motivazione della sentenza d’appello proprio su questo punto. I giudici umbri avevano confermato la condanna per bancarotta fraudolenta “generica” rilevando le “gravi carenze della contabilità”. Tuttavia, secondo l’alto consesso, una volta accertata la mancanza materiale delle scritture (e non una loro tenuta ingannevole), ci si colloca automaticamente nell’ambito della bancarotta fraudolenta “specifica” o, in subordine, in quella semplice.
“In una situazione in cui le scritture non risultano consegnate né rinvenute”, spiegano i giudici di legittimità, “diventa decisivo accertare la sussistenza o meno del dolo specifico”. Tradotto: non basta che i libri contabili siano spariti. E' necessario dimostrare che l’imprenditore li abbia nascosti o distrutti con la precisa intenzione di danneggiare i creditori o di procurare a sé un ingiusto profitto. In assenza di questo elemento, il reato degrada a bancarotta semplice.

Un verdetto, quello della Suprema Corte, che arriva dopo un iter giudiziario serrato. Il Tribunale di Terni, il 13 dicembre 2022, aveva inflitto a T.P. la pena dei tre anni. Una decisione confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Perugia il 25 febbraio 2025. Ma è stato il ricorso in Cassazione, curato dall’avvocato Francesco Donzelli, a ribaltare il tavolo, imponendo una rilettura complessiva della posizione dell’imputato.
La difesa, sostenuta in aula dal sostituto procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto l’annullamento, ha contestato punto su punto la ricostruzione dell’accusa. Non solo sulla qualificazione del dolo, ma portando all’attenzione dei giudici elementi concreti del “quadro di vita” dell’imprenditore. Tra questi, spiccano la raccomandata inviata al commercialista nel 2013 per riavere le scritture contabili - un gesto che, per la difesa, è “segnale della volontà di recuperare la documentazione” - e il fatto che la società fallita fosse inattiva da anni, mentre le scritture di un’altra azienda collegata, la “Bay Barb Sale & Production”, erano state regolarmente rinvenute.
“Difficilmente compatibile con una preordinata strategia di occultamento doloso”, aveva argomentato il legale, sottolineando anche la piena individuazione dei creditori e l’assenza di nuove insinuazioni al passivo, elementi che sembrerebbero escludere un concreto pregiudizio per gli stessi. Elementi che ora il giudice del rinvio dovrà rivalutare con una lente diversa, quella imposta dalla Cassazione.
Con l’annullamento della sentenza, il caso torna alla Corte d’Appello di Perugia. I nuovi giudici dovranno esaminare nuovamente il comportamento di T.P. , verificando se dagli atti emergano “indici fattuali esterni” che dimostrino il fine di danneggiare i creditori. Indici come l’ostinato sottrarsi al confronto con il curatore o manovre volte a sottrarre beni alla massa fallimentare. In assenza di questi, la strada sarebbe quella della bancarotta semplice, con una pena notevolmente ridimensionata.
Per il momento restano assorbiti anche gli altri motivi del ricorso, quelli relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La difesa aveva evidenziato l’esito positivo di precedenti misure alternative, il “radicale cambiamento di vita” di T.P. , che avrebbe abbandonato l’attività imprenditoriale, e la sua attuale condizione di indigenza. Tutti elementi che, in caso di riqualificazione del reato, potrebbero giocare un ruolo chiave nel definire l’entità di una eventuale nuova condanna.
La vicenda della “Bay Barb” torna così a vivere nelle aule di giustizia, dimostrando come, nel diritto penale fallimentare, il confine tra dolo e colpa sia spesso un crinale sottile, sulla cui esatta definizione la Cassazione ha voluto mettere un punto fermo.